La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
La concessione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata.
Nell’atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all’area, all’opera, al posto.
Prima della stipulazione dell’atto, il concessionario deve corrispondere la tariffa in vigore dell’area al momento della domanda di concessione.
La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, ecc., impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all’esecuzione, pena la decadenza della concessione relativa, entro 12 mesi dalla data della concessione stessa, salvo proroga motivata per causa di forza maggiore.
Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa.
La durata della concessione è di 99 anni.