- Legge 27 dicembre 2019 n. 160
- Regolamento comunale
I versamenti IMU vanno effettuati alle scadenze stabilite dalle leggi statali, attualmente fissate al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo) di ciascun anno di imposta.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi contestualmente al pagamento della seconda rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno in corso.
Pagamenti
Il calcolo del tributo va fatto applicando le aliquote deliberate dal Comune, che sono le seguenti:
- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille e detrazione di €200;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Abitazioni locate a canone concordato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario la utilizzi come abitazione principale: 7 per mille;
- Abitazioni e pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito - Condizioni comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché il comodatario la utilizzi come abitazione principale: 9 per mille;
- Unità immobiliari, non locate né concesse in comodato a terzi, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da chi risieda anagraficamente presso altrui immobile a motivo di particolari esigenze dovute a disabilità, handicap o invalidità propria o di un componente del nucleo familiare, risultante da idonea documentazione medica e che sia tale da non permettere l’utilizzo del proprio predetto immobile come stabilito dall’articolo 15 lettera b) del Regolamento: 9 per mille.
L’omesso o il tardivo versamento è sanzionato nella misura stabilita dalla normativa statale, pari al 30%.
E’ sempre possibile, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall’Ufficio Tributi, fare il c.d. “ravvedimento operoso”, previsto e disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. 472/97 e dal D.L. 87/2024.
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