Il Servizio Tributi, a ridosso delle scadenza, può inviare a ciascun contribuente un’informativa contenente le aliquote e le altre informazioni rilevanti ai fini del calcolo e può altresì inviare i modelli F24 precompilati, ma non è un’attività obbligatoria né vincolante. Il contribuente resta l’unico responsabile del calcolo e del versamento del dovuto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 27 dicembre 2019 n. 160
- Regolamento comunale
I versamenti IMU vanno effettuati alle scadenze stabiliti dalle leggi statati, attualmente fissate al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo) di ciascun anno di imposta.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi contestualmente al pagamento della seconda rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno in corso.
Pagamenti
Il calcolo del tributo va fatto applicando le aliquote deliberate dal Comune, che per l’anno 2022 sono le seguenti:
- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille e detrazione di €200;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- Abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’articolo 14 del vigente Regolamento IMU: 7 per mille;
- Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado ai sensi dell’articolo 15 lettera a) del Regolamento: 9 per mille;
- Unità immobiliari, non locate né concesse in comodato a terzi, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da chi risieda anagraficamente presso altrui immobile a motivo di particolari esigenze dovute a disabilità, handicap o invalidità propria o di un componente del nucleo familiare, risultante da idonea documentazione medica e che sia tale da non permettere l’utilizzo del proprio predetto immobile come stabilito dall’articolo 15 lettera b) del Regolamento: 9 per mille;
- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che, in forza di provvedimenti normativi, siano costretti a stabilire la propria residenza anagrafica in un luogo diverso ed effettivamente adibita ad abitazione principale dagli stessi e dai loro familiari come disciplinato dall’articolo 15 lettera c) del Regolamento: 9 per mille.
L’omesso o il tardivo versamento è sanzionato nella misura stabilita dalla normativa statale, pari al 30%.
E’ sempre possibile, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall’Ufficio Tributi, fare il c.d. “ravvedimento operoso”, previsto e disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. 472/97.