- 30 giorni dalla richiesta.
Strumenti di tutela
- Avverso il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di eseguire la trascrizione è ammesso ricorso al Tribunale di Fermo ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000
Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali eventi accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati per la trascrizione.
A tutti i cittadini
Gli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a cittadini italiani e formati all’estero devono essere trasmessi al Comune italiano di residenza o di iscrizione AIRE, per la trascrizione. La trasmissione avviene di norma tramite il Consolato italiano competente; la trascrizione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 396/2000, i cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all’ordine pubblico. Di tali atti però non è possibile ottenere certificazione ma solo copia integrale.
Riferimenti normativi
La richiesta di trascrizione viene presentata all’Ufficio di Stato Civile
Trascrizione atto
Strumenti di tutela
Controllo da parte dell'ufficio competente
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