- strutture per minori: comunità familiare;
- strutture per disabili: comunità alloggio;
- strutture per anziani: comunità alloggio e casa albergo;
- strutture per persone con problematiche psico-sociali;
- comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.
b) Strutture con funzione tutelare caratterizzate da media intensità assistenziale, destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:
- strutture per minori: comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;
- strutture per disabili: comunità socio-educativa-riabilitativa;
- strutture per anziani: casa di riposo;
- strutture per anziani con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
c) Strutture con funzione protetta caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e distinte in:
- strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno socio-educativo riabilitativo;
- Strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno.
NOTA: Con L.R. n. 21 del 30.09.2016 ad oggetto “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” è stata abrogata la L.R. 20/2002 ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” e il relativo R.R. di attuazione n. 1/2004; Si richiama l’Art. 25 (Norma transitoria) della L.R. n. 21 del 30.09.2016 che recita : “Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), e nella deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200 e sono prorogati i termini per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni”.
Le condizioni necessarie (in termini strutturali e di personale) per la realizzazione e gestione di strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, sono stabilite dalla L.R. 20/02 e dal Regolamento di attuazione n. 1/2004, e sono distinte in base alla tipologia di struttura/servizio che si intende avviare.