- presso il centro di nascita (ospedale, ecc) entro 3 giorni;
- presso il Comune di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni.
Con la dichiarazione di nascita si instaura il rapporto di filiazione con i genitori che effettuano il riconoscimento e viene attribuito il nome al neonato.
La dichiarazione di nascita avviene con le stesse modalità anche per i cittadini stranieri; in questo caso, relativamente al cognome ed al nome da attribuire al neonato, si applicano le leggi dello stato di appartenenza dei genitori, secondo quanto dichiarato dagli stessi.
Riferimenti normativi
- Artt. 12, 30 e ss. del D.P.R. 396/2000
- Legge 218/1995 limitatamente agli stranieri (diritto internazionale privato).
La dichiarazione può essere resa all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita entro 10 giorni dalla nascita, o di residenza dei genitori o presso il centro ospedaliero dove è avvenuta la nascita entro 3 giorni dalla nascita.
La dichiarazione viene resa personalmente dal genitore o da altro soggetto avente titolo (medico, ostetrica o procuratore speciale).
Se i genitori sono coniugati fra loro, anche se la dichiarazione viene resa da uno solo di essi, il rapporto di filiazione si instaura nei confronti di entrambi.
Se invece i genitori non sono coniugati fra loro, perché si instauri il rapporto di filiazione, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da entrambi i genitori, o il riconoscimento deve risultare da atto pubblico.