La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), conosciute anche come Testamento biologico.
Per DAT – Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l’eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.
Il Comune di Grottammare, in attuazione della facoltà prevista dalla Legge 219/2017“- Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha istituito in data 01/03/2018 il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). L’iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Grottammare che consegnano all’Ente la propria DAT in busta aperta. Il Registro delle DAT non è un registro pubblico.
Il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 418, della Legge 27/12/2017, n. 205, con il quale è stata istituita una banca dati destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ha adottato con Decreto del 10 dicembre 2019, n. 168 il: “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” che stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella Banca Nazionale delle Dat istituita presso il Ministero della Salute.
Il FiduciarioIl fiduciario è colui che accetta l’incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico:
- comunicandolo al disponente con atto scritto e in questo caso sarà cura del disponente informare l’Ufficio di Stato Civile dell’avvenuta rinuncia;
- comunicandolo al Servizio dello Stato Civile con atto scritto e in questo caso l’Ufficio di Stato Civile depositario darà comunicazione della rinuncia al disponente entro 2 giorni dalla ricezione al protocollo dell’Ente.
In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l’intervento del Giudice Tutelare.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
Riferimenti normativi
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219
- Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 01/03/2018
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 07/04/2020