La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Mediante controlli a campione potrà essere verificato che la domanda non si riferisca ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.
Normativa di riferimento: legge 9 gennaio 1989 n. 13.
Entità del contributo
Il contributo viene determinato sulla base delle spese sostenute e comprovate attraverso fatture quietanzate. L’importo massimo erogabile è di € 7.101,28, determinato come di seguito:
- spesa fino a € 2.582,29: contributo fino alla copertura della spesa;
- spesa da € 2.582,29 a € 12.911,42: contributo di € 2.582,29 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi € 2.582,29;
- spesa da € 12.911,42 a € 51.645,69: contributo di € 5.164,57 più il 5% della spesa che eccede i primi € 12.911,42.
Nell’ipotesi che la domanda sia rinviata per l’eventuale soddisfazione agli anni successivi e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell’opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista e la domanda è da intendersi formulata per il nuovo importo.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale peraltro è stata computata l’entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.