inoltrare al Tribunale.In base alla normativa vengono formati due elenchi integrativi, uno dei giudici popolari di Corte d’Assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’Assise d’appello.Gli elenchi vengono definiti in base alle domande presentate dai cittadini ed all’iscrizione d’ufficio tramite sorteggio.
L’incarico di giudice popolare è obbligatorio.
Riferimenti normativi: Legge 10.4.1951 n.287 e successive modificazioni