I cittadini italiani stabilmente residenti all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno, sono iscritti in un particolare schedario anagrafico denominato “anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero”.
Vengono iscritti all’AIRE, oltre ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero, anche quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana.
Non devono presentare richiesta di iscrizione all’AIRE i cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata (ad esempio per lavoro stagionale, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, ecc.), ma solamente coloro che intendono fissare all’estero la dimora abituale.
L’iscrizione all’AIRE consente:
- di fruire dei servizi consolari
- di ottenere certificati e carta di identità dal Comune di iscrizione
- di esercitare con regolarità il diritto di voto
- di ottenere certificati, carta d’identità e passaporto dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti
Dopo l’iscrizione, il cittadino ha l’obbligo di comunicare tutte le variazioni relative allo stato civile (nascita, morte, matrimonio, ecc.) e all’anagrafe (cambi di residenza o di abitazione), tramite l’ufficio consolare, che li invierà al comune di iscrizione.
Si segnala il nuovo portale FAST.IT dedicato ai servizi consolari e realizzato dal Ministero degli Esteri per fornire ai connazionali all’estero servizi e informazioni tramite internet.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- L. 470/1988 (AIRE);
- D.P.R. 323 del 06/09/1989;
- L. 296/2006, comma 1319