- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di
condizioni; - hanno diritti nell’ambito delle attività di impresa familiare;
- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto in possesso dei sopra indicati requisiti, possono regolare i reciproci rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, da stipulare con atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio o un avvocato che deve necessariamente attestare anche la conformità del contratto alla legge ed all’ordine pubblico.
Dopo la stipula, l’avvocato o il notaio deve trasmettere una copia del contatto entro 10 gg. al comune di residenza dei conviventi, affinché venga registrato in anagrafe. Ricevuta in questo modo la copia del contratto, l’Ufficio provvederà a registrare nelle schede anagrafiche dei conviventi: la data ed il luogo di stipula del contratto, il nome del notaio o dell’avvocato, la data di trasmissione del contratto al Comune. La copia del contratto sarà conservata agli atti dell’ufficio e da quel momento, sul certificato di stato di famiglia risulteranno, oltre alle generalità dei conviventi di fatto, anche gli estremi del contratto di convivenza (luogo e la data di stipula, nominativo del professionista incaricato, numero di protocollo e data di trasmissione della copia al Comune).
Il contratto di convivenza, come sopra registrato, cessa i suoi effetti:
a) per accordo delle parti ovvero per recesso unilaterale di uno dei conviventi, da redigere nelle stesse forme del contratto di convivenza (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio). Il professionista dovrà poi trasmetterne una copia al Comune di residenza per la registrazione nella scheda anagrafica;
b) per successivo matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed una terza persona. In questo caso non occorrono comunicazioni all’anagrafe del Comune di residenza, che provvede d’ufficio a prendere atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di convivenza;
c) per morte di uno dei contraenti. In questo caso il superstite o gli eredi del deceduto devono comunicare al professionista che ha curato la stipula del contratto di convivenza il decesso, affinché lo annoti a margine dell’originale del contratto per notificarlo successivamente all’anagrafe Comune di residenza.
Cessazione della convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Grottammare di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona;
- su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all’altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale (modulo cessazione convivenza), attraverso i servizi online o presentandosi presso l’Ufficio Anagrafe, muniti di documento di identità valido.
Riferimenti Normativi
- Legge 20 maggio 2016, n. 76
- D.P.R. 223/1989
Requisiti per la costituzione di convivenza di fatto
E’ un requisito indispensabile della convivenza di fatto la coabitazione, dimostrata con l’iscrizione di residenza delle due persone nella stessa famiglia anagrafica (art. 1, comma 37 L. 76/2016; art. 4 del D.P.R. 223/1989, art. 13 comma 1 lettera b D.P.R. 223/1989).
Coloro che intendono costituire una convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76 e sono già anagraficamente residenti come unico nucleo familiare (devono risultare sullo stesso stato di famiglia), devono in ogni caso presentare la domanda o dichiarazione di voler costituire il nuovo tipo di convivenza, in quanto dal medesimo derivano diritti ed obbligazioni non previste per i casi di convivenza previgenti.
Se invece le due persone risiedono in luoghi diversi, per costituire la convivenza è necessario che uno dei membri della coppia presenti un’ordinaria richiesta di cambio di residenza presso l’abitazione dell’altro, formando in tal modo un’unica famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi. Non può sussistere, pertanto, una convivenza di fatto quando le persone intendono restare residenti in due abitazioni diverse, perché in quel caso viene a mancare il requisito della coabitazione previsto come essenziale per la formazione di una famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989.
Per i cittadini non italiani è richiesto il certificato di stato libero rilasciato dal proprio Paese di appartenenza, debitamente tradotto e legalizzato, a dimostrazione della mancanza di altri confliggenti vincoli civili.