- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
- ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale avviene:
- per cittadini stranieri, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
Si ricorda che I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Riferimenti normativi
- L. n. 1228/1954;
- D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012