- l’art. 34, primo comma del d.P.R. n.223/89 recita: “Alle Amm.ni pubbliche che ne facciano motivata richiesta , per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.” detto articolo è stato integrato dall’art.177 del d.lgs n.196/2003 che recita:” Il Comune può utilizzare gli elenchi di cui all’art.34, comma 1, del d.P.R. n.223/1989, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.”;
- l’art.43, secondo comma del Dlgs.267/2000 recita: “I consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.”
- l’art.18, secondo comma, del d.lgs. 196/2003 stabilisce che: “Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.”;
- l’art. 19, secondo comma, del d.lgs. 196/2003 stabilisce che:”La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali”
Riferimenti normativi
- D.P.R. 223/1989;
- D. Lgs.196/2003;
- D.lgs.235/2010