A chi è rivolto
Descrizione
E’ entrato in vigore in data 29/07/2016 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 avente ad oggetto:” Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ai fini di impartire le istruzioni operative necessarie all’applicazione della legge 76/2016, ed, in particolare, alla costituzione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Come fare
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell’unione civile.
Sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, l’unione civile fra persone maggiorenni dello stesso sesso, si costituisce rendendo una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Dal punto di vista operativo, sulla base della legge e del DPCM sopra richiamati, il procedimento di costituzione dell’unione civile è articolato nelle seguenti fasi:
- richiesta di costituzione dell’unione
- verifiche
- costituzione dell’unione e registrazione.
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta suddetta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Nelle ipotesi di infermità o di altro comprovato impedimento di una parte a recarsi in Comune, l’ufficiale riceverà la richiesta – così come, successivamente, la dichiarazione costitutiva dell’unione – presso il luogo ove si trova la persona impedita (art. 1, c. 4 e art. 3, c. 6 legge 76/2016).
Secondo quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate, nella fase della richiesta l’ufficiale dello stato civile inviterà le parti a ripresentarsi, per la dichiarazione di costituzione dell’unione, in una data, indicata dalle parti stesse, successiva di almeno trenta giorni, durante i quali sarà svolta l’attività istruttoria necessaria alla costituzione dell’unione.
Se le verifiche sono completate prima e l’ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per costituire l’unione civile.
Cosa serve
- Modulo di istanza
- Documenti di riconoscimento delle parti richiedenti
- Documenti di riconoscimento dei due testimoni
- I cittadini stranieri devono presentare inoltre una dichiarazione (nulla osta) rilasciata dall’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Riferimenti normativi
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
La richiesta di costituzione di unione civile viene presentata direttamente all’Ufficio di Stato Civile.
Cosa si ottiene
Costituzione dell'unione civile
Tempi e scadenze
La costituzione dell’unione civile e la relativa sottoscrizione da parte di tutti gli intervenuti sancisce la conclusione del procedimento.
Il termine del procedimento è quello del giorno stabilito per la costituzione dell’unione civile.
Strumenti di tutela
Avverso il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile, è ammesso ricorso al Tribunale di Fermo ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 396/2000.
Quanto costa
Con Deliberazione n. 10 del 6 marzo 2019 le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili sono state fissate nella seguente misura:
Palazzo Ravenna (Sala di Rappresentanza)
- Almenno una delle parti residente:
- In orario d’ufficio: nessun costo
- Fuori orario d’ufficio: nessun costo
- Ambedue non residenti:
- In orario d’ufficio: nessun costo
- Fuori orario d’ufficio: € 114,00
Teatro dell’Arancio/Logge
- Almenno una delle parti residente:
- In orario d’ufficio: € 171,00
- Fuori orario d’ufficio: € 228,00
- Ambedue non residenti:
- In orario d’ufficio: € 285,00
- Fuori orario d’ufficio: € 399,00
Il versamento delle tariffe previste potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- Presso l’Ufficio di Stato Civile;
- Tramite la piattaforma nazionale PagoPA, accessibile attraverso il menu principale del sito web comunale alla voce –> Servizi online –> Pagamenti On Line (PagoPA), con una delle modalità di pagamento consentite
Nella causale si dovrà indicare “Costituzione Unione civile tra (inserire nome e cognome delle parti contraenti)” e la ricevuta del pagamento dovrà essere esibita entro lo stesso termine al Servizio dello Stato Civile anche via mail (statocivile@comune.grottammare.ap.it).
Procedure collegate all'esito
Ulteriori informazioni
Graduatorie di accesso
Matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso
In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione in Italia di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione, ovvero consegnando di persona, all’Ufficio Protocollo, la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta in back office nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.
Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando direttamente l’ufficio di stato civile.
Condizioni di servizio
Contatti
Ufficio di riferimento
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