A chi è rivolto
Tutti i cittadini
Descrizione
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestanti stati, fatti e qualità personali non autocertificabili;
- istanze rivolte a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi;
- domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni o contributi) da parte di terze persone.
Norme speciali per le quali è prevista l’autentica della sottoscrizione da parte dell’incaricato o delegato dal sindaco:
- l’elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti nonché dei revisori dei conti;
- l’autentica della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all’adozione;
- l’autenticazione di sottoscrizioni di atti per i quali il codice penale lo prevede (art. 39 del nuovo codice di procedura penale);
- l’autentica della firma sugli atti di beni mobili registrati;
- l’autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali.
Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi.
Autentica di copia
L’autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all’originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. L’autentica è riportata dal pubblico ufficiale autorizzato in calce alla copia.
Semplificazione – Modalità alternative all’autenticazione
L’interessato può dichiarare che la copia di un documento è conforme all’originale rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione in calce alla copia stessa, sottoscritta dall’interessato di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure, una volta sottoscritta trasmessa via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato insieme alla fotocopia del documento d’identità oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica all’Amministrazione procedente.
Riferimenti normativi
- Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000;
- DPR 642/72 e succ. mod. e tab.B allegata;
- L. 184/83;
- ART.39 del D.L.271/89;
- L. 53/1990;
- D.P.R. 169/2005
- DPR 221/2005;
- L. 248/2006;
- L. 604/62 (tab.D) e succ. mod.
Come fare
La richiesta di autentica di firma o copia può essere effettuata presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune mediante i seguenti modelli:
Cosa serve
Documentazione necessaria all'evasione della richiesta
- Modello di richiesta
- Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante per l'autentica di firma.
- Documento originale, fotocopia del documento originale e documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente per l'autentica di copia.
Cosa si ottiene
Rilascio dell'autentica richiesta.
Tempi e scadenze
Il rilascio è contestuale alla richiesta ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi.
Quanto costa
Procedure collegate all'esito
Il rilascio è contestuale alla richiesta ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi.
Condizioni di servizio
Contatti
Ufficio di riferimento
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