Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, in possesso del requisito dell’assolvimento degli obblighi scolastici può presentare richiesta di iscrizione all’Albo degli scrutatori. Chi è già iscritto all’Albo non deve ripresentare la richiesta di iscrizione. La nomina degli scrutatori di seggio, in occasione di consultazioni elettorali, viene effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) fra i nominativi iscritti nell’albo unico degli scrutatori, con l’integrazione di un numero di nominativi pari ai sorteggiati rinunciatari (art.9 – Legge 21.10.2005, n.270).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 1 L. 08/03/1989 n. 95 sostituito dalla L. 30/04/1999 n. 120;
- D.P.R. n. 30/03/1957 n. 361;
- D.P.R. n. 16/05/1960 n. 570;
- Circ. M.I. n. 166/99 del 13/09/1999