Descrizione del servizio

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione, deve cioè essere calcolata dal contribuente o da un suo incaricato. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente mediante mod. F24 presso gli intermediari autorizzati (banche, uffici postali ed esercizi che espongono l’insegna “Punto servizi”.

Il Servizio Tributi, a ridosso delle scadenza, può inviare a ciascun contribuente un’informativa contenente le aliquote e le altre informazioni rilevanti ai fini del calcolo e può altresì inviare i modelli F24 precompilati, ma non è un’attività obbligatoria né vincolante. Il contribuente resta l’unico responsabile del calcolo e del versamento del dovuto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 27 dicembre 2019 n. 160
  • Regolamento comunale

Modalità di accesso e costi

I versamenti IMU vanno effettuati alle scadenze stabiliti dalle leggi statati, attualmente fissate al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo) di ciascun anno di imposta.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi contestualmente al pagamento della seconda rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno in corso.

Pagamenti

Il calcolo del tributo va fatto applicando le aliquote deliberate dal Comune, che per l’anno 2022 sono le seguenti:

  • Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille e detrazione di €200;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille;
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
  • Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
  • Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
  • Terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
  • Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
  • Abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’articolo 14 del vigente Regolamento IMU: 7 per mille;
  • Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado  ai sensi dell’articolo 15 lettera a) del Regolamento: 9 per mille;
  • Unità immobiliari, non locate né concesse in comodato a terzi, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da chi risieda anagraficamente presso altrui immobile a motivo di particolari esigenze dovute a disabilità, handicap o invalidità propria o di un componente del nucleo familiare, risultante da idonea documentazione medica e che sia tale da non permettere l’utilizzo del proprio predetto immobile come stabilito dall’articolo 15 lettera b) del Regolamento: 9 per mille;
  • Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che, in forza di provvedimenti normativi, siano costretti a stabilire la propria residenza anagrafica in un luogo diverso ed effettivamente adibita ad abitazione principale dagli stessi e dai loro familiari come disciplinato dall’articolo 15 lettera c) del Regolamento: 9 per mille.

L’omesso o il tardivo versamento è sanzionato nella misura stabilita dalla normativa statale, pari al 30%.

E’ sempre possibile, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall’Ufficio Tributi, fare il c.d. “ravvedimento operoso”, previsto e disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. 472/97.

Strumenti di tutela

Il richiedente può in qualsiasi momento chiedere lo stato della sua pratica, accedere agli atti che lo riguardano e presentare ulteriori documenti.

Cosa fare in caso di delega di pagamento F24 con codice comune corretto e codice comune errato sulla quietanza dovuto ad errore dell’intermediario (Banca/Posta)

In questi anni si è riscontrato che, in alcuni casi, il contribuente presenta in banca/posta il modello F24 per pagare l’imposta ICI, IMU, TASI o TARI con indicato correttamente il codice E207, corrispondente al Comune di Grottammare, ma per un errore di digitazione l’operatore inserisce nel terminale un codice differente e pertanto il pagamento venga imputato ad un altro Comune.

Il pagamento viene pertanto riversato ad altro comune e non ad Grottammare.

In questi casi, sia le banche che gli uffici postali, su richiesta del cittadino che presenta la delega modello F24 in proprio possesso, contenente l’indicazione del codice corretto E207, e la relativa quietanza che invece riporta l’indicazione di un codice errato, devono procedere alla rettifica del codice comune ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In questo modo il pagamento viene rettificato e riversato correttamente al Comune di Grottammare.

Si invitano pertanto i contribuenti che si trovano in questa situazione a rivolgersi alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento per ottenere la correzione così come da modello F24 cartaceo in loro possesso, senza alcun costo.

Nel caso sia già stato emesso sollecito, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento da parte del Servizio Tributi del Comune di Grottammare, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che la banca/posta effettui la correzione.

Si chiarisce che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca o alla posta, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra il cittadino e la banca/posta e pertanto è quest’ultimo che deve chiedere la correzione presentando il cartaceo con indicato il codice corretto a prova dell’errore commesso dall’intermediario.

Cosa fare in caso di delega di pagamento F24 con codice comune errato

Nel caso in cui sia stato il cittadino ad indicare un codice comune errato, la correzione non può essere richiesta alla banca/posta, ma, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è necessario presentare richiesta di riversamento a favore del Comune di Grottammare rivolgendosi al Comune al quale il pagamento è stato effettuato, dandone sempre opportuna comunicazione al Servizio Tributi del Comune di Grottammare.

Nel caso sia già stato emesso sollecito, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento da parte del Servizio Tributi del Comune di Grottammare, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che il Comune, al quale il pagamento è stato eseguito, effettui il riversamento.

Ultimo aggiornamento

01/04/2022, 11:29