Trascrizione atti dello Stato Civile

Descrizione del servizio

Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali eventi accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati per la trascrizione.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a cittadini italiani e formati all’estero devono essere trasmessi al Comune italiano di residenza o di iscrizione AIRE, per la trascrizione. La trasmissione avviene di norma tramite il Consolato italiano competente; la trascrizione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 396/2000, i cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all’ordine pubblico. Di tali atti però non è possibile ottenere certificazione ma solo copia integrale.

Riferimenti normativi

  • Artt. 12 e ss. del D.P.R. 396/2000

Modalità di accesso e costi

Atti e documenti da allegare all’istanza

  • Richiesta di trascrizione;
  • Documento di riconoscimento dell’istante;
  • Originale o copia conforme dell’atto di Stato Civile da trascrivere (tradotto e legalizzato, salvo esenzioni).

Per la trascrizione di atti dello Stato Civile non è richiesto alcun costo.

Quando e come presentare la richiesta

La richiesta di trascrizione viene presentata all’Ufficio di Stato Civile:

Termine fissato per la conclusione del procedimento

  • 30 giorni dalla richiesta.

Strumenti di tutela

  • Avverso il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di eseguire la trascrizione è ammesso ricorso al Tribunale di Fermo ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000

Ultimo aggiornamento

02/04/2022, 08:42