Descrizione del servizio
Premesso che di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori possono effettuare il riconoscimento anche il periodo di gravidanza oppure posteriormente alla nascita.
Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.
Con Legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, il legislatore ha introdotto modifiche alla normativa previgente, prevedendo l’eliminazione dall’ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori del matrimonio.
Si è tutt’ora in attesa dei decreti attuativi previsti dall’art. 2 della predetta legge.
Riferimenti normativi
Art. 44 del D.P.R. 396/2000
Artt. 250 e ss. Cod. Civ.
L. 10/12/2012, n. 219.
Modalità di accesso e costi
Atti e documenti da allegare all’istanza
Per il riconoscimento di nascituro:
- Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;
- Documento di identità di chi effettua il riconoscimento.
Per il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita:
- Documento di identità di chi effettua il riconoscimento
La pratica di riconoscimento non comporta costi.
Quando e come presentare la richiesta
La dichiarazione può essere resa all’Ufficio di Stato Civile. L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver visionato la documentazione prodotta, fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconoscimento.
Riconoscimento del nascituro: Dopo aver acquisito il certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza, la madre può procedere direttamente ad effettuare il riconoscimento; il padre può effettuare il riconoscimento contestualmente alla gestante o dopo il, riconoscimento da parte della madre e con il consenso di quest’ultima.
Riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio: Su richiesta del dichiarante, l’Ufficiale dello Stato Civile acquisisce e prende visione dell’atto di nascita del figlio. Se si tratta di figlio di età inferiore a 14 anni occorre il preventivo o contestuale assenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento; se il riconoscimento riguarda un figlio che ha già compiuto 14 anni, occorre l’assenso del figlio.
Il procedimento si conclude con la formazione dell’atto di stato civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale dello Stato Civile. Formato l’atto, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.
Termine fissato per la conclusione del procedimento
Entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
Strumenti di tutela
Avverso il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere la dichiarazione di riconoscimento è ammesso ricorso al Tribunale di Fermo ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000