Descrizione del servizio
E’ consentito rilasciare elenchi nominativi di iscritti in anagrafe alle Amministrazioni Pubbliche previa richiesta scritta.
In merito alla richiesta di dati personali contenuti nell’anagrafe comunale si fa presente quanto segue:
- l’art. 34, primo comma del d.P.R. n.223/89 recita: “Alle Amm.ni pubbliche che ne facciano motivata richiesta , per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.” detto articolo è stato integrato dall’art.177 del d.lgs n.196/2003 che recita:” Il Comune può utilizzare gli elenchi di cui all’art.34, comma 1, del d.P.R. n.223/1989, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.”;
- l’art.43, secondo comma del Dlgs.267/2000 recita: “I consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.”
- l’art.18, secondo comma, del d.lgs. 196/2003 stabilisce che: “Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.”;
- l’art. 19, secondo comma, del d.lgs. 196/2003 stabilisce che:”La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali”
Riferimenti normativi
- D.P.R. 223/1989;
- D. Lgs.196/2003;
- D.lgs.235/2010