Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extra comunitari

Descrizione del servizio

Per iscrizione anagrafica si intende la registrazione nell’archivio anagrafico denominato “anagrafe della popolazione residente” di tutti i cittadini che dimorano stabilmente nel Comune di Grottammare.

La richiesta deve essere presentata all’ufficiale di anagrafe entro venti giorni dal trasferimento della dimora abituale nel territorio comunale.

I cittadini extracomunitari ovvero non appartenenti all’Unione Europea all’atto della richiesta di iscrizione anagrafica devono esibire documenti che comprovino la regolarità del soggiorno.

RIFERIMENTI NORMATIVI
L. n. 1228/1954;
D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012; D.lgs n. 286/98;
D.P.R. n. 394/1999;
L. n. 35/2012;
D.L.  28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni nella legge 23/05/2014 n. 80

Modalità di accesso e costi

Per richiedere l’iscrizione anagrafica occorrono i seguenti requisiti:

  • dimora abituale nel territorio comunale, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione
  • regolarità del soggiorno
  • titolarità dell’occupazione dell’immobile

Chi può rendere la dichiarazione:

  • Ciascun componente maggiorenne della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
  • se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal responsabile della convivenza
  • Le persone che sono legate da vincoli affettivi coabitanti nella stessa unità immobiliare lo dovranno dichiarare su apposito modulo

Atti e documentazione necessaria

  • istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni;
  • dichiarazione del proprietario dell’alloggio nei casi previsti;
  • copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
  • codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
  • in caso di trasferimento dall’estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione;
  • estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati a tutte le persone che chiedono il cambio necessari ai fini dell’aggiornamento degli archivi della Motorizzazione Civile. La mancata comunicazione di tali dati comporta sanzioni amministrative da parte degli organi di pubblica sicurezza. Qualora non in possesso di patente e/o libretti di circolazione specificarlo sull’istanza;
  • documenti attestanti la regolarità del soggiorno, ovvero:
  • titolo di soggiorno in corso di validità oppure:
    • fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestante l’avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge;
    • in caso di attesa di rilascio del primo permesso per lavoro subordinato: contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso nonché della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell’Immigrazione;
    • in caso di attesa di rilascio del permesso per ricongiungimento familiare: visto d’ingresso sul passaporto, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione;
    • in caso di richiesta di iscrizione al fine del riconoscimento o del riacquisto della cittadinanza italiana: passaporto con visto d’ingresso se previsto, dichiarazione di presenza, documenti attestanti il possesso dei requisiti per il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza italiana.

Si ricorda che il minore straniero adottato o in affido preadottivo NON necessita di permesso o carta di soggiorno.

CASI PARTICOLARI

I cittadini che non hanno in alcun Comune la dimora abituale (ad esempio girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, clochard ecc.) possono richiedere l’iscrizione anagrafica per domicilio in qualità di senza fissa dimora, purché al momento dell’istanza forniscano all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire la sussistenza del domicilio nel comune di Grottammare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 1228/54. I cittadini stranieri dovranno inoltre dimostrare di essere regolarmente soggiornanti.

Procedimenti collegati

Gli adesivi di aggiornamento da apporre sulla patente di guida e sulla carta di circolazione, in seguito alla modifica dell’art. 94 del Codice della Strada, non verranno più spediti: la variazione della residenza verrà registrata esclusivamente nell’ANV- Archivio Nazionale Veicoli. L’intestatario del veicolo potrà successivamente scaricare, in caso di necessità, l’attestazione contenente i dati aggiornati, attraverso il sito web del Portale dell’Automobilista https://www.ilportaledellautomobilista.it

I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Quando e come presentare la richiesta

La domanda può essere presentata:

  • personalmente presso l’Ufficio Anagrafe;
  • via fax, al numero 0735.322010
  • con raccomandata all’indirizzo: Comune di Grottammare, Via Marconi, 50 63066 Grottammare apponendo sulla busta la dicitura “VARIAZIONE ANAGRAFICA”
  • con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.grottammare.anagrafe@emarche.it
  • con e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.grottammare.ap.it allegando: la dichiarazione recante le firme autografe e la copia dei documenti d’identità dei componenti maggiorenni,
  • entrambe acquisite mediante scanner oppure firmate con firma digitale del dichiarante
  • tramite il portale delle Istanze Online del Comune.

Termine per la conclusione del procedimento

In caso di iscrizione da altro Comune si provvede all’iscrizione anagrafica entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata e alla contestuale trasmissione della pratica al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici.

In caso di iscrizione dall’estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all’iscrizione anagrafica.

L’ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica mediante il personale incaricato e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione anagrafica si intende confermata.

Qualora non venga rilevata la dimora abituale, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o controdeduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il rifiuto, il cittadino verrà informato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e potrà, entro 30 giorni dalla ricezione, ricorrere al Prefetto di Ascoli Piceno.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Strumenti di tutela

Ricorso alla Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

Modulistica

Il modulo di domanda per l’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extra comunitari può essere scaricato dal portale delle Istanze On Line del Comune.

Ultimo aggiornamento

26/01/2024, 11:58