Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri comunitari

Descrizione del servizio

Per iscrizione anagrafica si intende la registrazione nell’archivio anagrafico denominato “anagrafe della popolazione residente” di tutti i cittadini che dimorano stabilmente nel Comune di Grottammare.

La richiesta deve essere presentata all’ufficiale di anagrafe entro venti giorni dal trasferimento della dimora abituale nel territorio comunale.

I cittadini di uno stato membro dell’Unione europea hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello stato di cui hanno la cittadinanza. Pertanto, se non intendono stabilirsi nello stato italiano, gli stessi NON devono presentare istanza di iscrizione anagrafica.

Il cittadino comunitario che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi richiede l’iscrizione anagrafica dimostrando, ai sensi di quanto stabilito dal d. lgs n. 30/2007, di svolgere attività lavorativa o, in caso di studente o non lavoratore, di avere risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e di eventuali familiari al seguito, nonché di un’assicurazione sanitaria. In mancanza, dovrà comprovare di essere un familiare di cittadino comunitario in possesso dei requisiti sopra indicati. I documenti prescritti sono indicati nelle sezioni successive.

I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dovranno presentare richiesta di “Carta di soggiorno per familiare comunitario” alla Questura competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI
L. n. 1228/1954; D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012; D.lgs n. 30/2007;
L.35/2012; D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni nella legge 23/05/2014 n. 80

Modalità di accesso e costi

Per richiedere l’iscrizione anagrafica occorrono i seguenti requisiti:

  • dimora abituale nel territorio comunale, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione;
  • possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n.30/2007;
  • titolarità dell’occupazione dell’immobile.

Chi può rendere la dichiarazione:

  • Ciascun componente maggiorenne della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
  • se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal responsabile della convivenza;
  • Le persone che sono legate da vincoli affettivi coabitanti nella stessa unità immobiliare lo dovranno dichiarare – su apposito modulo.

Atti e documentazione necessaria

  • istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni;
  • dichiarazione del proprietario dell’alloggio nei casi previsti;
  • copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al
    richiedente, trasferiscono la residenza;
  • estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati a tutte le persone che chiedono il cambio necessari ai fini dell’aggiornamento degli archivi della Motorizzazione Civile. La mancata comunicazione di tali dati comporta sanzioni amministrative da parte degli organi di pubblica sicurezza. Qualora non in possesso di patente e/o libretti di circolazione specificarlo sull’istanza.
  • codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
  • se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle autorità consolari, in regola con le disposizioni in
    merito alla legalizzazione e traduzione;
  • eventuale attestato di iscrizione anagrafica o attestato di soggiorno permanente rilasciato dal Comune di precedente residenza, o comprovare:
    • di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma
    • di disporre di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento e a quello degli eventuali familiari al seguito, nonché di un’assicurazione sanitaria per sé e per tutti i componenti della famiglia
    • di seguire un corso di studi o di formazione professionale e di disporre di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento e a quello degli eventuali familiari al seguito, nonché di un’assicurazione sanitaria per sé e per tutti i componenti della famiglia
    • di essere familiare di un cittadino dell’unione in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti;
    • di essere familiare non avente la cittadinanza di uno Stato Membro.

CASI PARTICOLARI

Minori non accompagnati:

Si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela. Il tutore o l’affidatario dovranno esibire il provvedimento del Tribunale dei Minori.

Motivi religiosi:

Il responsabile della Comunità religiosa in Italia, dovrà presentare una dichiarazione vistata dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto dal cittadino comunitario e l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio.

Senza fissa dimora:

I cittadini che non hanno in alcun Comune la dimora abituale (ad esempio girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, clochard ecc.) possono richiedere l’iscrizione anagrafica per domicilio in qualità di senza fissa dimora, purché al momento dell’istanza forniscano all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire la sussistenza del domicilio nel comune di Grottammare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 1228/54. I cittadini comunitari dovranno inoltre comprovare il possesso dei requisiti previsti dal d. lgs n. 30/2007.

Procedimenti collegati

Gli adesivi di aggiornamento da apporre sulla patente di guida e sulla carta di circolazione, in seguito alla modifica dell’art. 94 del Codice della Strada, non verranno più spediti: la variazione della residenza verrà registrata esclusivamente nell’ANV- Archivio Nazionale Veicoli. L’intestatario del veicolo potrà successivamente scaricare, in caso di necessità, l’attestazione contenente i dati aggiornati, attraverso il sito web del Portale dell’Automobilista https://www.ilportaledellautomobilista.it

Si fa presente che, per effetto della modifica dell’art. 116 comma 13 del Codice della Strada, è sospeso l’aggiornamento della residenza sulla patente di guida.

Quando e come presentare la richiesta

La domanda può essere presentata:

  • personalmente presso l’Ufficio Anagrafe;
  • via fax, al numero 0735.322010
  • con raccomandata all’indirizzo: Comune di Grottammare, Via Marconi, 50 63066 Grottammare apponendo sulla busta la dicitura “VARIAZIONE ANAGRAFICA”
  • con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.grottammare.anagrafe@emarche.it
  • con e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.grottammare.ap.it allegando: la dichiarazione recante le firme autografe e la copia dei documenti d’identità dei componenti maggiorenni, entrambe acquisite mediante scanner oppure firmate con firma digitale del dichiarante
  • tramite il portale delle Istanze Online del Comune.

Termine per la conclusione del procedimento

In caso di iscrizione da altro Comune si provvede all’iscrizione anagrafica entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata e alla contestuale trasmissione della pratica al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici. Si fa presente che, per effetto della modifica dell’art. 116 comma 13 del Codice della Strada, è sospeso l’aggiornamento della residenza sulla patente di guida.

In caso di iscrizione dall’estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all’iscrizione anagrafica.

L’ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica mediante personale incaricato e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione anagrafica si intende confermata.

Qualora non venga rilevata la dimora abituale, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o controdeduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il rifiuto, il cittadino verrà informato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla
dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Strumenti di tutela

Ricorso alla Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

Modulistica

Il modulo di domanda per l’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri comunitari può essere scaricato dal portale delle Istanze On Line del Comune.

Ultimo aggiornamento

26/01/2024, 11:56