Iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

Descrizione del servizio

I cittadini italiani stabilmente residenti all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno, sono iscritti in un particolare schedario anagrafico denominato “anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero”.

Vengono iscritti all’AIRE, oltre ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero, anche quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana.

Non devono presentare richiesta di iscrizione all’AIRE i cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata (ad esempio per lavoro stagionale, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, ecc.), ma solamente coloro che intendono fissare all’estero la dimora abituale.

L’iscrizione all’AIRE consente:

  • di fruire dei servizi consolari
  • di ottenere certificati e carta di identità dal Comune di iscrizione
  • di esercitare con regolarità il diritto di voto
  • di ottenere certificati, carta d’identità e passaporto dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti

Dopo l’iscrizione, il cittadino ha l’obbligo di comunicare tutte le variazioni relative allo stato civile (nascita, morte, matrimonio, ecc.) e all’anagrafe (cambi di residenza o di abitazione), tramite l’ufficio consolare, che li invierà al comune di iscrizione.

Si segnala il nuovo portale FAST.IT dedicato ai servizi consolari e realizzato dal Ministero degli Esteri per fornire ai connazionali all’estero servizi e informazioni tramite internet.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • L. 470/1988 (AIRE);
  • D.P.R. 323 del 06/09/1989;
  • L. 296/2006, comma 1319

Modalità di accesso e costi

Sul portale FAST.IT è possibile inoltrare le domande di iscrizione AIRE e le comunicazioni di aggiornamento/variazione di indirizzo nella stessa circoscrizione consolare di residenza.

Nello specifico:

  • senza registrazione al portale si può: individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, accedere alle pagine informative e consultare la guida ai servizi consolari;
  • gli utenti registrati possono iniziare a usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE;
  • gli utenti verificati dal Consolato possono usufruire di tutti i servizi correntemente attivi offerti dal portale.

Chi può rendere la dichiarazione

Ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Non è previsto alcun costo.

Quando e come presentare la richiesta

La richiesta può essere presentata:

  • all’ufficio consolare, una volta all’estero, entro 90 giorni
  • oppure, presso l’ufficio anagrafe (prima di espatriare) e all’ufficio Consolare competente una volta all’estero, entro 90 giorni -Legge 470/1988 Art. 6.

Termine fissato per la conclusione del procedimento

Quando l’istanza di iscrizione viene presentata direttamente al Consolato è l’ufficio consolare stesso che provvede prontamente ad informare il comune italiano competente per l’iscrizione in Aire. La variazione, previa verifica dei requisiti, verrà predisposta dall’anagrafe comunale entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione consolare (mod. CONS01).

Quando la richiesta viene presentata all’ufficio anagrafe prima dell’espatrio, invece, l’ufficio rimane in attesa di ricevere il riscontro del consolato per concludere il procedimento; in mancanza procederà (trascorso 1 anno dalla dichiarazione) alla cancellazione per irreperibilità.

La cancellazione o la variazione di indirizzo AIRE si conclude entro il termine massimo di 2 giorni dalla ricezione della pratica inoltrata dal Consolato competente. La cancellazione dall’AIRE per irreperibilità presunta (art. 4 Legge 470/1988) avviene nei termini di legge.

Strumenti di tutela

Ricorso alla Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

Ultimo aggiornamento

02/04/2022, 08:35