Descrizione del servizio

Quando si verifica una nascita, i genitori o gli altri aventi titolo, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione di nascita presso l’ospedale o presso il Comune.

La dichiarazione di nascita deve essere resa:

  • presso il centro di nascita (ospedale, ecc) entro 3 giorni;
  • presso il Comune di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni.

Con la dichiarazione di nascita si instaura il rapporto di filiazione con i genitori che effettuano il riconoscimento e viene attribuito il nome al neonato.

La dichiarazione di nascita avviene con le stesse modalità anche per i cittadini stranieri; in questo caso, relativamente al cognome ed al nome da attribuire al neonato, si applicano le leggi dello stato di appartenenza dei genitori, secondo quanto dichiarato dagli stessi.

Riferimenti normativi

  • Artt. 12, 30 e ss. del D.P.R. 396/2000
  • Legge 218/1995 limitatamente agli stranieri (diritto internazionale privato).

Modalità di accesso e costi

Atti e documenti da allegare all’istanza:

  • Documento di riconoscimento del dichiarante;
  • Attestazione dell’avvenuta nascita rilasciata dall’ostetrica dell’ospedale;
  • Nel caso che la nascita non sia avvenuta in ospedale, attestazione di constatazione di avvenuto parto, rilasciato dall’ostetrica che ha constatato la nascita;
  • In mancanza dei documenti sopra indicati, una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

La dichiarazione di nascita non comporta costi per il dichiarante.

Quando e come presentare la richiesta

La dichiarazione può essere resa all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita entro 10 giorni dalla nascita, o di residenza dei genitori o presso il centro ospedaliero dove è avvenuta la nascita entro 3 giorni dalla nascita.

La dichiarazione viene resa personalmente dal genitore o da altro soggetto avente titolo (medico, ostetrica o procuratore speciale).

Se i genitori sono coniugati fra loro, anche se la dichiarazione viene resa da uno solo di essi, il rapporto di filiazione si instaura nei confronti di entrambi.

Se invece i genitori non sono coniugati fra loro, perché si instauri il rapporto di filiazione, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da entrambi i genitori, o il riconoscimento deve risultare da atto pubblico.

Termine fissato per la conclusione del procedimento

Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di nascita resa e sottoscritta dai genitori (o aventi titolo). Qualora emergano elementi o situazione che richiedano un’analisi più approfondita della procedura, il termine è di massimo 30 giorni dalla richiesta di formare l’atto presentata dall’avente titolo.

Strumenti di tutela

Avverso il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Fermo ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000

Ultimo aggiornamento

02/04/2022, 08:43