Costituzione delle unioni civili

Informazioni generali

E’ entrato in vigore in data 29/07/2016 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 avente ad oggetto:” Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ai fini di impartire le istruzioni operative necessarie all’applicazione della legge 76/2016, ed, in particolare, alla costituzione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso.

Requisiti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

In particolare, sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell’unione civile.

Chi può chiedere la costituzione dell’unione civile

Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune.

Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta un Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica\consolare in Italia dello stato estero di cittadinanza.

Descrizione del servizio

Sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, l’unione civile fra persone maggiorenni dello stesso sesso, si costituisce rendendo una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

Dal punto di vista operativo, sulla base della legge e del DPCM sopra richiamati, il procedimento di costituzione dell’unione civile è articolato nelle seguenti fasi:

  1. richiesta di costituzione dell’unione
  2. verifiche
  3. costituzione dell’unione e registrazione.

Richiesta di costituzione dell’unione

Per quanto riguarda la prima fase procedurale, ovvero quella della richiesta, disciplinata dall’art. 1 del decreto, va segnalato che le parti possono scegliere il Comune ove costituire l’unione (e quindi non soltanto il Comune di residenza di una o di entrambe le parti).

Il primo adempimento dell’ufficiale dello stato civile è la redazione del processo verbale della richiesta, in cui ciascuna parte deve dichiarare:

a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza;

b) l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 76/2016.

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta suddetta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Nelle ipotesi di infermità o di altro comprovato impedimento di una parte a recarsi in Comune, l’ufficiale riceverà la richiesta – così come, successivamente, la dichiarazione costitutiva dell’unione – presso il luogo ove si trova la persona impedita (art. 1, c. 4 e art. 3, c. 6 legge 76/2016).

Secondo quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate, nella fase della richiesta l’ufficiale dello stato civile inviterà le parti a ripresentarsi, per la dichiarazione di costituzione dell’unione, in una data, indicata dalle parti stesse, successiva di almeno trenta giorni, durante i quali sarà svolta l’attività istruttoria necessaria alla costituzione dell’unione.
Se le verifiche sono completate prima e l’ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per costituire l’unione civile.

Verifiche

L’ufficiale dello stato civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza delle cause impeditive indicate nell’articolo 1, comma 4, della legge.

A tal fine l’ufficiale adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell’istruttoria e può chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché l’esibizione di documenti.

Se è accertata l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l’ufficiale ne dà a ciascuna delle parti immediata comunicazione.

Costituzione dell’unione e registrazione

Le parti, nel giorno indicato nell’invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

Nella dichiarazione le parti confermano l’assenza di cause impeditive di cui all’articolo 1, comma 4, della legge. L’ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione suddetta, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge 76/2016 relativi ai diritti ed ai doveri che discendono dalla costituzione dell’unione civile, redige apposito processo verbale sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta. Tale atto è registrato nel registro provvisorio delle unioni civili.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito equivale a rinuncia. L’ufficiale redige processo verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivia unitamente al verbale della richiesta nel registro provvisorio.

Ulteriori informazioni

Nella dichiarazione di costituzione dell’unione civile le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge.

Nella dichiarazione di costituzione dell’unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge. Le parti possono scegliere l’uno o l’altro come cognome della coppia. La parte può dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

Se una delle parti, per infermità o per altro comprovato impedimento, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.

Infine, i coniugi che, a seguito di rettificazione di sesso di uno di loro, non intendano chiedere il divorzio, possono rendere, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, una apposita dichiarazione personalmente e congiuntamente ai fini dell’automatica instaurazione dell’unione civile.

Matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso

In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione in Italia di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, la sopra indicata procedura non avrà luogo, in quanto sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto estero tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione, ovvero consegnando di persona, all’Ufficio Protocollo, la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta in back office nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando direttamente l’ufficio di stato civile.

Documentazione necessaria e riferimenti normativi

Atti e documenti da allegare all’istanza

  • Documenti di riconoscimento delle parti richiedenti
  • Documenti di riconoscimento dei due testimoni
  • I cittadini stranieri devono presentare inoltre una dichiarazione (nulla osta) rilasciata dall’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Riferimenti normativi

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

Come presentare la richiesta

La richiesta di costituzione di unione civile viene presentata direttamente all’Ufficio di Stato Civile.

L’Ufficiale di stato civile concorda con le parti il giorno e l’ora della costituzione dell’unione civile nonché l’eventuale ulteriore dichiarazione relativa alla scelta del regime patrimoniale e del cognome comune.

La costituzione dell’unione civile e la relativa sottoscrizione da parte di tutti gli intervenuti sancisce la conclusione del procedimento.

Il termine del procedimento è quello del giorno stabilito per la costituzione dell’unione civile.

Strumenti di tutela

Avverso il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile, è ammesso ricorso al Tribunale di Fermo ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 396/2000.

Luoghi di celebrazione e costi

La celebrazione delle Unioni Civili può essere effettuata presso la Sala di rappresentanza di Palazzo Ravenna (Sede centrale del Comune) o presso il Teatro dell’Arancio ed annesse logge nel vecchio incasato.

La prenotazione delle sale istituzionali deve essere necessariamente effettuata entro il giorno della richiesta di costituzione dell’unione civile, sulla base delle disponibilità del momento.

Costi

La procedura è gratuita se la celebrazione dell’Unione Civile viene effettuata presso la Sala di rappresentanza di Palazzo Ravenna, durante il normale orario d’ufficio, e almeno una delle parti è residente nel Comune di Grottammare.

Negli altri casi dovrà essere corrisposto il diritto fisso previsto dalle vigenti tariffe dei servizi a domanda individuale, così come di seguito elencate:

Con Deliberazione n. 10 del 6 marzo 2019 le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili sono state fissate nella seguente misura:

Palazzo Ravenna (Sala di Rappresentanza)

  • Almenno una delle parti residente:
    • In orario d’ufficio: nessun costo
    • Fuori orario d’ufficio: nessun costo
  • Ambedue non residenti:
    • In orario d’ufficio: nessun costo
    • Fuori orario d’ufficio: € 114,00

Teatro dell’Arancio/Logge

  • Almenno una delle parti residente:
    • In orario d’ufficio: € 171,00
    • Fuori orario d’ufficio: € 228,00
  • Ambedue non residenti:
    • In orario d’ufficio: € 285,00
    • Fuori orario d’ufficio: € 399,00

Il versamento delle tariffe previste potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

  • Presso l’Ufficio di Stato Civile;
  • Tramite la piattaforma nazionale PagoPA, accessibile attraverso il menu principale del sito web comunale alla voce –> Servizi online –> Pagamenti On Line (PagoPA), con una delle modalità di pagamento consentite

Nella causale si dovrà indicare “Costituzione Unione civile tra (inserire nome e cognome delle parti contraenti)” e la ricevuta del pagamento dovrà essere esibita entro lo stesso termine al Servizio dello Stato Civile anche via mail (statocivile@comune.grottammare.ap.it).

Ultimo aggiornamento

09/05/2023, 13:02