Descrizione del servizio
In seguito all’introduzione del D.P.R. 445/2000 il procedimento amministrativo è stato notevolmente snellito grazie all’introduzione dell’autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione consiste in una dichiarazione dell’interessato attestante stati, qualità personali o fatti che sostituisce a tutti gli effetti il certificato rilasciato da una Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste invece nell’attestazione riguardante stati, qualità personali o fatti a conoscenza dell’interessato. Le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte in presenza del personale addetto a ricevere la documentazione, oppure inviate tramite fax o servizio postale, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
Possono ricorrere alle dichiarazioni sostitutive:
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari limitatamente ai dati che sono attestabili dalla pubbliche amministrazioni italiane.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere obbligatoriamente accettate da:
- amministrazioni pubbliche
- servizi pubblici quali le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, le aziende municipalizzate, l’Enel, le poste (ad eccezione del servizio bancoposta), la rai, le ferrovie dello stato, la Telecom, le autostrade, ecc.
I tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.
Le responsabilità è di chi autocertifica.
Il cittadino è responsabile di tutto ciò che dichiara. Le amministrazioni effettuano controlli, anche a campione sulla corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni. Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo, se non costituiscono falsità, comportano la sospensione del procedimento, fino alla loro rettifica o integrazione.
La non veridicità delle dichiarazioni rilasciate causa l’immediato decadimento dei benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
Riferimenti normativi
D.P.R. 445/2000