Istanza per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Descrizione

L’articolo 2135 del codice civile, aggiornato dall’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse “.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si definisce “imprenditore agricolo professionale” (IAP) ai sensi dell’art.1 del Dlgs 99/2004, colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, come modificato dal Dlgs 228/2001, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50°/o del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50°/o del proprio reddito globale da lavoro.

Nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del predetto Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.

Sono considerate imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, cooperative e di capitali qualora abbiano quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e siano rispettivamente in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Società di persone (s.s., s.n.c.): qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP; nel caso di società in accomandita (s.a.s.) la qualifica deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario.
  2. Società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole: qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di IAP.
  3. Società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.a.): qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

La ragione sociale o la denominazione sociale delle società, che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, deve contenere, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 99/2002, l’indicazione di società agricola.

Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l’indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società, ai sensi dello stesso art. 2 del dlgs. 99/2002, sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

Requisiti

Riconoscimento della qualifica di IAP alle persone fisiche

E’ imprenditore agricolo professionale colui il quale possiede contestualmente i seguenti requisiti:

  1. ricava dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro;
  2. dedica all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
  3. possiede adeguate competenze e conoscenze professionali.

Le percentuali di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono ridotte al 25% nel caso in cui almeno il 50% della superficie aziendale e la sede legale o la sede operativa dell’impresa agricola ricadano nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per quanto concerne la sede legale o la sede operativa la condizione si intende verificata anche quando queste ricadono nel territorio amministrativo di uno dei comuni delimitati dall’art. 3, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 268/75/CEE e riportati all’allegato n.3 del PSR Marche 2000-2006 (BUR N.146, suppl. n. 38 del 20/12/01).

L’esercizio effettivo e continuativo dell’attività imprenditoriale è condizione imprescindibile per il riconoscimento della qualifica, ancorché l’accertamento dei requisiti viene effettuato sul bilancio aziendale dell’anno precedente.

Il richiedente quindi al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso di una regolare posizione IVA, dell’iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio e deve dichiarare di condurre attualmente un’azienda agricola in qualità di titolare o contitolare.

La condizione di titolarità dell’imprenditore comporta che il collaboratore familiare, anche se iscritto all’INPS in qualità di coadiuvante, non può essere riconosciuto quale IAP per l’attività svolta nella medesima azienda, salvo le condizioni che ricorrono per l’impresa fa- miliare ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, come appresso descritto.

Riconoscimento della qualifica di IAP ai coadiuvanti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del c.c.

Il caso in esame si riferisce alle imprese agricole intestate ad una persona fisica nella quale collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso I’INPS. Siamo cioè in presenza di una ditta individuale nella quale i collaboratori non hanno una posizione autonoma nel registro imprese.

Il riconoscimento della qualifica è ammesso limitatamente al possesso di tutti i requisiti previsti dal codice civile e cioè:

  • che il collaboratore familiare sia un coniuge, un parente entro il terzo grado, un affine entro il secondo;
  • che sia convivente con l’imprenditore o residente nel centro aziendale;
  • che presti attività continuativa e prevalente nell’azienda;
  • che la costituzione dell’impresa familiare, con l’indicazione analitica dei singoli componenti, risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, antecedenti alla domanda di riconoscimento del requisito;
  • che ciascun familiare collaboratore abbia imputato nella propria dichiarazione annuale, presentata ai fini fiscali, la quota di reddito che gli compete per la parte di lavoro prestata e comunque per una partecipazione complessiva non superiore al49% del reddito totale dell’azienda;
  • che la imputazione sopra citata trovi riscontro esatto nella dichiarazione annuale presentata dal titolare della ditta familiare.

Riconoscimento della qualifica di IAP alle persone giuridiche (società)

Sono riconosciute imprenditore agricolo professionale le società che possiedono contestualmente i seguenti requisiti:

1.    hanno per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c.;

2.    riportano l’indicazione “società agricola” nella denominazione o ragione sociale;

3.    possiedono i requisiti personali di IAP del socio o dei soci, del socio accomandatario o dell’amministratore secondo la casistica indicata ai precedente punto 2) del riconoscimento della qualifica di IAP alle persone fisiche.

Modalità di accesso e costi

Per inviare un’istanza per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) è necessario presentare:

  • Modulo domanda debitamente compilato;
  • Copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
  • Notizie sull’azienda, relazione tecnico-economica, schema riepilogativo;
  • Atto Notorio relativo ai redditi realizzati, alle ore impiegate e alle competenze professionali;
  • Iscrizione alla CCIAA (copia visura camerale);
  • Documentazione attestante la regolarità del pagamento dei contributi Inps;
  • Copia dichiarazione dei redditi;
  • Visure catastali e/o contratti di affitto.

Costi

Non sono previsti costi l’istanza.

Quando e come presentare la richiesta

L’istanza per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) può essere presentata al Comune di Grottammare:

Ultimo aggiornamento

21/07/2021, 09:46