Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio

Descrizione del servizio

Può acquistare la cittadinanza per matrimonio il coniuge straniero o apolide del cittadino italiano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio o tre anni se residente all’estero (termini ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Non sopravvenuto scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili, separazione personale nei suddetti periodi e fino al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza;
  • Assenza delle preclusioni previste dall’art. 6 della L. 91/1992.

Riferimenti normativi
L. 05/02/1992, n. 91
Art. 5 D.P.R. 572/1993
D.P.R. n. 362/1994
L. 15/07/2009, n. 94
D.L. 14/10/2018 n. 113

Modalità di accesso e costi

Documenti da allegare all’istanza:

  • Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità, o certificato equivalente;
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso il quale è stato iscritto o trascritto l’atto;
  • Certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza relativi ai precedenti penali ed ai carichi pendenti;
  • Certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana;
  • Certificati di stato di famiglia e di residenza.

Costi:

€ 250,00 (duecentocinquanta) da versare sul c.c. postale n. 809020 intestato a Ministero dell’Interno – D.L.C.I. – Cittadinanza, con la causale ” Cittadinanza – Contributo di cui all’art. 1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94″.

Ufficio competente all’adozione:

Prefettura competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante.

Quando e come presentare la richiesta

La richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio va inoltrata alla Prefettura competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante.

Termine fissato per la conclusione del procedimento:

30 giorni per gli adempimenti dello Stato Civile (inoltro dell’istanza completa della documentazione alla Prefettura competente). Quarantotto mesi per l’emanazione del decreto.

Il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione:

L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di quattro anni.

Strumenti di tutela

Ricorso al Ministero dell’Interno

Ultimo aggiornamento

02/04/2022, 08:44