Accesso Civico Semplice

L’articolo 1 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, modificato dal decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, dispone che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Riferimenti normativi:

  • articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013;
  • deliberazione ANAC 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni  e dei limiti all’accesso civico”;
  • circolare della Funzione Pubblica n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).

Prevede che all’obbligo disposto dalla normativa di pubblicare documenti, informazioni o dati corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui ne sia stata ommessa la pubblicazione;

Requisiti:

La domanda di accesso può essere presentata da chiunque, non richiede motivazione, identifica i dati, le informazioni, i documenti richiesti.

Procedimento:

  • La domanda di accesso viene presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in via telematica;
  • Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda con la pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni, dei documenti richiesti e la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale;
  • ü  Nei casi di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di intervento sostitutivo al Vice Segretario Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 9 ter , della legge n. 241/1990;
  • Avverso la decisione dell’amministrazione il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010;
  • Il richiedente può presentare ricorso al difensore civico che si pronuncia entro 30 giorni.

Accesso Civico Generalizzato (FOIA)

L’articolo 1 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, modificato dal decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, dispone che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Riferimenti normativi:

  • articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013;
  • deliberazione ANAC 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni  e dei limiti all’accesso civico”;
  • circolare della Funzione Pubblica n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).

Prevede che allo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” chiunque ha il diritto di accedere a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in “Amministrazione trasparente”.

Requisiti:

  • Riconosciuto a chiunque, non necessita di motivazione. La domanda di accesso identifica i dati, le informazioni, i documenti richiesti;
  • Può essere limitato soltanto per tutelare gli interessi pubblici e gli interessi privati elencati dall’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013;
  • E’ escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
  • E’ rifiutato se il diniego è necessario per “evitare un pregiudizio concreto” a:
    • interessi pubblici inerenti a sicurezza pubblica e ordine pubblico;
    • sicurezza nazionale, difesa e questioni militari;
    • relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    • conduzioni di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    • regolare svolgimento di attività ispettive;
  • Ai sensi dell’articolo 5 bis, l’accesso generalizzato può essere rifiutato per scongiurare “un pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
    • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
    • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore, i segreti commerciali.

Procedimento:

  • La domanda di accesso viene presentata al Servizio URP, anche in via telematica, che provvede tempestivamente ad inoltrare la domanda al Responsabile di struttura competente per materia;
  • Se si individuano controinteressati, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 2, è necessario dare comunicazione agli stessi – mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso; decorso tale termine si può provvedere sulla domanda di accesso, accertata la ricezione della comunicazione;
  • Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati (il termine di trenta giorni non è derogabile, fatta salva la sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione ai controinteressati);
  • In caso di accoglimento della domanda di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvo i casi di comprovata indifferibilità, l’unità organizzativa competente per materia ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
  • Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro il termine di venti giorni;
  • Avverso la decisione dell’unità organizzativa competente per materia o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010;
  • Il richiedente può presentare ricorso al difensore civico che si pronuncia entro trenta giorni.

Accesso Civico Documentale

La legge 7 agosto 1990, n. 241, sceglie quale mezzo per realizzare la trasparenza il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Riferimenti normativi:

  1. Articoli 22  e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
  2. D.p.r. 12.04.2006, n. 184, regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
  3. Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

Requisiti:

Dal punto di vista soggettivo il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Procedimento:

  • L’unità organizzativa competente per materia, se individua controinteressati (soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione;
  • Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche in via telematica, alla richiesta di accesso;
  • Decorso il termine di cui al punto precedente, l’unità organizzativa competente per materia provvede sulla richiesta;
  • Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda oltre i quali questa si intende respinta;
  • I ricorsi sono disciplinati dall’articolo 25 della legge n. 241/1990 e dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010.

Ufficio di riferimento

Ultimo aggiornamento

10/03/2023, 11:34