Il Comune di Grottammare, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 29 marzo 2012, ha istituito l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento. L’imposta è applicata nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno.
Chi è soggetto all’imposta?
Si applica per ogni persona non residente nel comune di Grottammare e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (di cui al Titolo II della Legge regionale 11.07.2006 n. 9) ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
L’imposta è versata direttamente al gestore della struttura, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il suo soggiorno.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanza, affittacamere, alloggi vacanze e case per ferie.
Chi è esente dal pagamento dell’imposta?
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- Minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati.
- I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio , in ragione di un accompagnatore per paziente; l’applicazione di tale esenzione é subordinata alla consegna, da parte dell’interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
Normativa di riferimento
- Art. 4 del D.Lgs. 23/2011
- L.R. 11/07/2006, n. 9
Obblighi dei gestori delle strutture
L’articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha modificato la disciplina dell’imposta di soggiorno contenuta nell’ art. 4 del d.lgs. 23/2011 prevedendo, in particolare:
- che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ossia su coloro che alloggiano nella struttura;
- le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale;
- il sistema sanzionatorio applicabile per l’omessa o infedele dichiarazione nonché per l’omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno al titolare della struttura ricettiva;
Ciò premesso, i gestori delle strutture devono:
- riscuotere l’imposta inserendo il relativo importo sul documento fiscale emesso indicandolo come “operazione fuori campo I.V.A.” oppure rilasciandone separata ricevuta.
- versare al Comune di Grottammare entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, relativamente ai soggiorni dell’anno in corso, l’imposta dovuta.
- inviare il modello 21 al Comune di Grottammare, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Le tariffe dell’imposta sono le seguenti (per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi):
| TIPOLOGIE STRUTTURE RICETTIVE | TARIFFE (*) |
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STRUTTURE ALBERGHIERE (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I – art 10)
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VEDI ELENCO A SINISTRA |
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ALTRE STRUTTURE RICETTIVE (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I – art 11, Capo II e Capo IV) |
€ 1,00 |
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AREE DI SOSTA ATTREZZATE (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo III – art. 35) |
Esenti |
Il gestore della struttura ricettiva dovrà accreditarsi e, successivamente all’accredito, potrà gestire direttamente da portale le presenze ed effettuare il versamento dell’imposta di soggiorno dovuta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno relativamente ai soggiorni dell’anno in corso.
Rimborsi e Compensazioni
Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui all’art. 7 del “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno“.
Allegati:
Modello 21
Pagina aggiornata il 10/09/2025