Ordinanza n. 73 del 22-06-2023 – Divieto di svolgimento di alcune attivita’ nelle piazze pubbliche

Data:

23 Giugno 2023

Scadenza

13 Settembre 2023

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Descrizione

 

Premesso che pervengono frequentemente segnalazioni da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa  di utilizzare le piazze quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone, in particolare con riferimento alle piazze Fazzini, Dante Alighieri; Carducci; Kursaal, San Pio;

Considerato che i giochi con il pallone ed altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti potrebbero determinare pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone e / o per l’integrità del patrimonio pubblico e privato e arrecare, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

Considerato inoltre che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l’utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche;

Considerato anche che nei mesi da giugno a settembre la Città è meta di importanti flussi turistici che aumentano, soprattutto in alcune fasce orarie, la presenza di persone che frequentano le piazze pubbliche, sulle quali insistono anche attività commerciali;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti  per scoraggiare l’utilizzo delle piazze quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di  altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone e altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti in alcune piazze della Città di Grottammare allo scopo di garantire l’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone;

Visto l’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,

ORDINA

1.   Dal 22 giugno e fino al 13 settembre prossimo, nelle piazze Fazzini, Dante Alighieri, Carducci, Kursaal, San Pio (con riferimento a quest’ultima dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo), è vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento.

Sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l’incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza, tramite l’utilizzo di oggetti che per peso e consistenza siano oggettivamente inoffensivi ed inidonei a produrre danni a persone e / o cose;

2.    Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e / o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00= (doppio del minimo). E’ fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge n. 689/1981.

3.     All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

4.    La Polizia Locale è incaricata dell’attuazione della presente ordinanza, intimando anche l’immediata cessazione dell’illecito da parte degli autori.

5.     Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso  straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

–  pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Grottammare;

–  resa nota a mezzo della stampa locale;

–  trasmessa al Comando Polizia Locale per il controllo sull’osservanza del provvedimento.

 

 

Ultimo aggiornamento

19/09/2023, 12:54
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