Descrizione
IL SINDACO
Premesso che la Città di Grottammare è un comune ad economia prevalentemente turistica ed è quindi necessario determinare le condizioni per l’esercizio delle attività in forma stagionale;
Tenuto conto di quanto disposto in materia:
- dalla L.R. Marche 11 luglio 2006 n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
- dalla L.R. 5 agosto 2021 n. 22 “Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche”;
- dal regolamento regionale 27.10.2022 n. 6, recante:” disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del titolo III^ della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021;
- dal regolamento regionale 07.06.2022 n. 4 recante: “disciplina dell’attività di commercio in sede fissa; in attuazione dell’art. 16 della L.R. n. 22/2021;
Visto quanto previsto:
- dal Regolamento Comunale “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistico e ricreative”, approvato con DCC n. 39 del 30.05.2002 e s.m.i.;
- dal Regolamento Regionale 13/05/2004 n. 2 “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”;
- dall’art. 6, comma 2-quinquies, del D.L. 3/08/2007 n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 2/10/2007 n. 160 “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”;
- dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”;
- dall’art. 49 della L.R. 17/11/2014 n. 29 “Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari”;
Considerato che le Amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima, allo scopo di armonizzare l’offerta turistica dell’intera Riviera delle Palme, hanno concordato di adottare dall’anno 2022 – nell’ambito dei propri territori comunali – una nuova ed uniforme disciplina, attraverso la quale uniformare i periodi entro i quali sarà consentito lo svolgimento dell’esercizio delle attività commerciali e turistiche in forma stagionale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
O R D I N A
- Le attività stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi e in ogni altro tipo di attività (ad esclusione di quelle di cui al punto successivo), potranno essere esercitate nel periodo 26 marzo – 25 novembre;
- Le attività connesse alle autorizzazione/concessioni per il commercio su aree pubbliche nell’ambito di attività stagionali, possono esercitare nel periodo 1 aprile – 30 settembre;
- Detti periodi sono quelli massimi, prima e oltre i quali, le suddette attività stagionali non possono esercitare.
D I S P O N E
Che il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul portale istituzionale comunale, viene trasmesso alle Forze dell’Ordine, alla locale Capitaneria di Porto, alla competente AST e alle Associazioni di categoria.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.
D E M A N D A
Alla locale Polizia Locale di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo il rapporto all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.
Il Sindaco
Dott. Alessandro Rocchi