Ordinanza n. 101 del 07/12/2022 – Divieto di utilizzo di petardi, botti e prodotti pirotecnici di qualsiasi genere dal 31 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023
IL SINDACO
Premesso che è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi, tra cui quello compreso a cavallo tra la fine e l’inizio di un nuovo anno;
Considerato:
– che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;
– che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;
– che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall’accensione incontrollata di prodotti pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;
Rilevata, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, anche ai sensi dell’articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);
Rilevato che, comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
Posto che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 11015/110 del 22.12.2018;
Visti:
– il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;
– il suddetto art. 57 che prevede: “ Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”;
– gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), 674 (Getto pericoloso di cose), 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;
Viste:
– la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive integrazioni e modificazioni;
– la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;
Visto l’art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
Considerata la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;
DISPONE
ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del
patrimonio pubblico e degli animali;
IL DIVIETO
su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, dello sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, dell’accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita – nei giorni 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023……….
Per maggiori dettagli vedere ordinanza in allegato.
13 Dicembre 2022
2 Gennaio 2023