Periodo di stagionalità
Il Sindaco ORDINA che:
- le attività stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi e in ogni altro tipo di attività (ad esclusione di quelle di cui al punto successivo), potranno essere esercitate nel periodo 26 marzo – 25 novembre;
- le attività connesse alle autorizzazione/concessioni per il commercio su aree pubbliche nell’ambito di attività stagionali, possono esercitare nel periodo 1 aprile – 30 settembre;
- detti periodi sono quelli massimi, prima e oltre i quali, le suddette attività stagionali non possono esercitare.
In allegato copia dell’atto.