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Benvenuti sul sito del Comune di Grottammare - 08/02/2012
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TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TA.R.S.U.)

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>>MANIFESTO TARSU 2011<<  


CHI DEVE PAGARE LA T.A.R.S.U.:

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Tale obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.


  
DENUNCIA INIZIALE:

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree ubicati nel territorio del Comune, soggetti alla tassa sono tenuti a presentare regolare denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione.

La denuncia dovrà necessariamente riportare:


  1. Cognome, Nome, Codice Fiscale e dati anagrafici del Contribuente soggetto al tributo;
  2. Numero di persone componenti il nucleo familiare;
  3. Ubicazione dell'immobile oggetto di occupazione (via, numero civico, piano e interno);
  4. Destinazione del locale (abitazione, garage, soffitta, laboratorio, …..);
  5. Superficie del locale;
  6. Data di inizio dell'occupazione o detenzione;

A parità di condizioni la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere comunicata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta. 

 
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICE TASSABILE

Per le occupazioni effettuate da privati sono soggette a denuncia le superfici di tutti i locali (compresi i garage, i ripostigli, gli scantinati e le soffitte) e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio (al netto dei muri perimetrali ed interni, dei balconi e delle terrazze), espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio.
Qualora una casa di civile abitazione venga destinata anche all'esercizio di una attività economica e professionale, i locali a tal fine utilizzati debbono essere chiaramente distinti in denuncia; gli stessi saranno soggetti alla tassa sulla base della tariffa deliberata per la specifica attività di appartenenza.
 Per le occupazioni effettuate da ditte di qualsivoglia natura giuridica esercenti attività commerciali, industriali, professionali ecc, sono soggetti a tassazione e necessitano pertanto di regolare denuncia tutti i locali, le aree coperte e le aree scoperte utilizzate ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.
L'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericolosi, per la quale si intende usufruire dell'esenzione dalla tassa, deve essere separatamente indicata in denuncia, la quale dovrà altresì essere corredata da una piantina dei locali e da una copia del contratto stipulato con la ditta che provvede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti medesimi.

 
 
DENUNCIA DI CESSAZIONE:
 
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Nei suddetti casi, l'utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.



ESCLUSIONI:

Sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:

  1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete(luce, acqua, gas);
  2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos,  ove non si abbia di regola presenza umana;
  3. terrazze e balconi;
  4. Fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
  5. alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente;
  6. le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 numeri 1 e 3 del Codice Civile.


Le ipotesi di esclusione di cui ai punti 1, 4 e 5 debbono essere regolarmente dichiarate in denuncia che dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante lo stato dichiarato di concreta inutilizzabilità dell’immobile.
In presenza di documentazione mancante o insufficiente si procederà, ai sensi di legge, ad una verifica dell’immobile a cura del corpo di Polizia Municipale.

 
TARIFFE E CATEGORIE:
 
La tassa è determinata moltiplicando la superficie denunciata, per la tariffa di appartenenza, aumentata del 15% per addizionale provinciale ed ex-Eca. Tariffe per categoria di appartenenza:
 

C01 - Abitazioni private e case coloniche con relativi accessori e pertinenze, Bed&Breakfast: € 1,48
C02 - Bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, rosticcerie,   alberghi, pensioni, residence, affittacamere, birrerie,   rivendite giornali, discoteche, sale giochi: € 6,94
C03 - Collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitti, ospedali, case di cura: €1,49;
C04 - Ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche: € 7,36;
C05 - Studi professionali, tecnici, legali, assicurativi, banche, istituti di credito, agenzie finanziarie, turistiche, uffici privati in genere: € 7,42;
C06 - Uffici statali, stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigianali, saune, palestre e simili: € 2,82
C07 - Istituti scolastici statali, regionali, provinciali, comunali e privati parificati e riconosciuti: € 0,77
C08 - Aree di campeggio (con esclusione delle aree ove si somministrano cibi e bevande con i relativi accessori e pertinenze), aree scoperte di pertinenza dei centri commerciali, stabilimenti industriali e laboratori artigianali, parcheggi e posteggi, serre fisse ed altre aree scoperte ad uso privato: € 2,02
C09 - Scuole private, musei, biblioteche, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, ordini professionali: € 2,56
C10 - Aree di distribuzione di carburante: € 4,60
C11  Esercizi commerciali in genere, banchi di vendita all’aperto, aree mercantili, esposizioni in genere: € 4,08
C12 - Aree scoperte di stabilimenti balneari (con esclusione delle aree ove si somministrano cibi e bevande con i relativi accessori e pertinenze): € 1,23
C13 - Esercizi commerciali in genere situati presso centri di grande distribuzione: € 4,91
C14 - Aree scoperte di sosta private utilizzate da associazioni di autotrasportatori: € 0,55;
C15 - Uffici destinati ad attività amministrative del settore commerciale, artigianale, industriale: € 6,18; 
C16 - Affittacamere: € 4,07;
C17 - Saloni di bellezza, parrucchierie e barberie: € 6,14;

C18-Aree scoperte calpestabili di stabilimenti balneari: € 3,00.

 
 

 
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI:
 
Sono previste riduzioni di tariffa in relazione ai seguenti casi:
 

E100ESC - ESCLUSIONE (100%
E100NUT - ESENZIONE PER NON UTILIZZO (100%
E100RED - ESENZIONE REDDITO EX ART 15/2 (100%
E100RIS  - ESENZIONE PER RIFIUTI SPECIALI (100%

E100SOC - ESENZIONE FINI ART.15/1-3-4 (100%
R005RAU - 5% Rifiuti assimilabili EX ART 16 (5%
R008RAU - 8% Rifiuti assimilabili EX ART. 16 (8%
R010STA - Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non ceduta in locazione né in comodato EX ART. 13/b (10%
R020MAG - Magazzini di attività economiche
(20%
R010RIC - Conferimento di multimateriale riciclabile presso la Ricicleria Comunale, in quantità compresa tra 100 e 199 Kg, risultante da regolari scontrini rilasciati dall’Ente gestore della stessa EX ART. 13/e (10%)
R020RIC
 - Conferimento di multimateriale riciclabile presso la Ricicleria Comunale, in quantità compresa tra 200 e 299 Kg, risultante da regolari scontrini rilasciati dall’Ente gestore della stessa EX ART. 13/e (20%)
R030RIC
 - Conferimento di multimateriale riciclabile presso la Ricicleria Comunale, in quantità pari o superiore a 300 Kg, risultante da regolari scontrini rilasciati dall’Ente gestore della stessa EX ART. 13/e (30%
R020SAN - Rifiuti Sanitari EX ART. 13/f (20%
R030EST - Abitazione di utente che dimori per più di sei mesi all’anno in località fuori del territorio nazionale EX ART 13/c (30%
R030RUR - Parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltore EX ART 13/d (30%
R030STA - Attività commerciali stagionali (risultante da apposita licenza commerciale EX ART 10 (30%
R030UNI - Abitazione con unico occupante  EX ART 13/a (30%
R060NON - Abitazione ubicata in zona non servita  EX ART 3 (60%
R080RNS - Abitazione rurale non servita (
80%)

  
Coloro che hanno diritto all’applicazione delle riduzioni debbono farne richiesta direttamente in denuncia originaria o di variazione, con effetto dall’anno successivo.
La riduzione, invece, per quanti effettuano la raccolta differenziata, viene attribuita direttamente dal Servizio Tributi, sulla base degli elenchi forniti annualmente dalla Picena Ambiente che gestisce la Ricicleria Comunale
 

PAGAMENTI:
 
Il Comune provvede direttamente alla riscossione sul cc postale n. 79352159  mediante  invio di appositi bollettini postali. Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o ripartito in rate secondo le indicazioni riportate nell’avviso.
 

RIMBORSI:

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in qui è stato accertato il diritto alla restituzione.
 
I modelli di denuncia, di riduzione, di esenzione sono reperibili presso l’Ufficio Tributi o scaricabili direttamente dall'elenco dei documenti correlati a questa pagina
.

 
ALTRI ENTI O SETTORI COINVOLTI, SIA INTERNI CHE ESTERNI

Andreani Tributi  – via Capriotti, 51 - Grottammare - Tel.0735.395105/Fax 0735.736769

Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00;
il Martedì e il Giovedì dalle 15:00 alle 17:00;


Ricicleria: Strada Provinciale Valtesino a circa 2 km dalla S.S. 16 Adriatica (all'altezza della fontana)

Orari di apertura (festivi esclusi):Martedi e Giovedi: 16. 00 – 20.00, Sabato: 8.00 – 20.00

  
 
UFFICIO COMUNALE DI RIFERIMENTO: Ufficio TA.R.S.U. 
- Presso la sede municipale in Via Marconi n. 50 - Piano Secondo
 
REFERENTE: Stefania Camela
 
TEL.: 0735.739211
FAX: 0735.739211
E-MAIL: tarsu@comune.grottammare.ap.it
 
ORARIO DI APERTURA
 
SEDE CENTRALE:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì:  dalle ore 16.00 alle ore 18.00

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