COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Statuto
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA
Capo I - Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell’Amministrazione Comunale
ART.74 - Elementi generali dell’organizzazione dell’Amministrazione Comunale ART.75 - Strutture comuni Capo II - I ruoli di responsabilità ART.79 - Direttore Generale ART.80 - Segretario Generale
ART.73 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Grottammare è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Area e/o Servizio.
1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative/strutture preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2. Le principali unità organizzative (strutture) dell’Amministrazione Comunale sono individuate in un organigramma (o schema organizzativo), con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
3. Le unità organizzative (strutture) nelle quali si articola l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale sono affidate alla responsabilità di un Responsabile di Area e/o di servizio.
1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all’intera comunità locale.
ART.76 - I Responsabili di Area e di Servizio
1. I responsabili delle aree e dei servizi, appositamente nominati dal Sindaco, esercitano funzioni di responsabilità gestionale, di direzione, vigilanza e controllo e di coordinamento della struttura organizzativa cui sono preposti. La loro nomina non può superare la durata del mandato amministrativo e resta comunque vigente sino al conferimento dei nuovi incarichi. Ad essi è demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'ente.
2. Ad ogni soggetto, cui siano attribuiti i compiti di direzione, va assicurata la necessaria autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, di personale e mezzi allo stesso affidati.
3. Le modalità di esercizio delle funzioni di direzione, in particolare la tipologia degli atti emanati dai responsabili delle aree e dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente assegnati alla struttura cui sono preposti, vengono disciplinate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il regolamento, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art.77, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Area e di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.
5. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.
ART.77 - La funzione dirigenziale
1. I Responsabili preposti ai settori (aree) sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduca in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta della Direzione generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I Responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
2. I Responsabili assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l’amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. A titolo meramente esemplificativo competono ai Responsabili di Area:
a) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni degli Organi di governo del Comune;
b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legalizzazioni di documenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
c) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c. e l’adozione delle determinazioni a contrarre prelusive allo sviluppo delle attività di selezione dei contraenti;
f) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;
g) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
h) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso;
i) tutti i provvedimenti, anche di natura sanzionatoria, di competenza del Comune in materia di prevenzione e di repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
4. Ai Responsabili di Area spettano altresì:
a) l’adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell’attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all’attuazione di programmi e progettualità complessi;
c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.
5. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei Responsabili di Area e/o di Servizio.
6. Il responsabile di ciascuna Area (unità organizzativa) in conformità a quanto previsto dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità stessa la responsabilità dell’istruttoria o di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell’adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell’atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
7. I Responsabili di Area (unità organizzativa) hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili dei servizi in cui si articolano i settori cui sono preposti.
8. Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può direttamente attribuire ai Responsabili di Servizio, preposti a servizi, poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna.
ART.78 - Responsabilità dirigenziale
1. I Responsabili di Area sono responsabili del risultato dell’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione
2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell’Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
3. La valutazione dei Responsabili di Area, disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d’indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.
4. Qualora la valutazione dei risultati dirigenziali dei Responsabili di Area faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell’esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Responsabile interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità, fino alla revoca dell’incarico.
1. Sulla base dei criteri definiti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il Sindaco, previo stipula di convenzione con Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può provvedere alla nomina di un Direttore generale, con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla data di scadenza del mandato del Sindaco
2. La revoca del Direttore generale viene adottata, previa deliberazione della Giunta comunale, con atto formale del Sindaco, comunicato all’interessato secondo le modalità prescritte dal relativo contratto di incarico.
3. Nel caso in cui il Sindaco non intenda nominare il Direttore generale, mediante il richiamato convenzionamento, può conferire al Segretario generale le relative funzioni.
4. Al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili di area ad eccezione del Segretario generale.
5. Il Direttore generale:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Area e/o di Servizio e ne coordina l’attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;
d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
6. Per assicurare la rispondenza dell’azione dei responsabili degli uffici e dei servizi alle attività gestionali pianificate dal Direttore generale vengono istituite unità permanenti di staff per l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei processi lavorativi interni, nonché unità temporanee di progetto, coinvolgenti più aree funzionali, finalizzate alla soluzioni di problematiche specifiche.
1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.
2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla normativa vigente.
3. Il Segretario generale:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l’attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale
b) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i Responsabili di Area e/o di Servizio dell’Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
e) sovrintende l’attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
ART.81 - Vice Segretario
1. Il vice Segretario, munito di diploma di laurea, svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il vice Segretario, nominato con provvedimento del Sindaco, può essere titolare di uno dei settori dell’Ente.
ART.82 - Corpo di polizia municipale
1. Il Comune di Grottammare per l’espletamento delle funzioni di Polizia Locale, si avvale del Corpo di Polizia Municipale, legalmente costituito.