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Benvenuti sul sito del Comune di Grottammare - 31/07/2010
Home > L'Amministrazione > Lo Statuto Comunale > Statuto - Titolo III

COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 Statuto

 

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ

  

 

ART. 36 - Organi di governo
1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell’efficienza dell’attività amministrativa, della trasparenza e dell’efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale.
 

Capo II - Il Consiglio Comunale


ART. 37 - Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l’organo che determina l’indirizzo politico - amministrativo del Comune e che ne controlla l’attuazione.
 

ART. 38 - Competenze del Consiglio Comunale
1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d’indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d’urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
 

ART. 39 - Elezione, composizione e durata
1. L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o – in mancanza – dal presente statuto.
2. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell’Organo.
3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
4. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione
5. Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
6. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.
9. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
10. Il consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
11. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
12. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
13. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
14. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all’esterno dell’edificio in cui si tiene l’adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui l’Organo esercita le proprie funzioni ed attività.
15. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.


ART. 40 - Prima seduta del Consiglio Comunale
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
2. E’ presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la nomina del presidente del Consiglio, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione elettorale Comunale, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
5. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.


ART. 41 - Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni vicarie
1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente dell’assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.
2. Il Presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l’elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di impedimento del Presidente le funzioni vicarie di Presidente dell’assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano, a condizione che lo stesso non rivesta la carica di assessore. In tal caso presiede il consiglio comunale chi ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del sindaco e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri .
4. Il Presidente può essere revocato, su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.


ART. 42 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l’assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all’esterno dell’Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.


ART. 43 - Consigliere anziano
1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto, e dei candidati alla stessa carica proclamati Consiglieri.


ART. 44 - Diritti di informazione dei Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Grottammare, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. L’acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell’Amministrazione Comunale.
3. Il funzionario che impedisca ingiustificatamente l’espletamento delle funzioni del consigliere comunale è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti.


ART. 45 - Gruppi consiliari
1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.
2. Per i Gruppi Consiliari sono messe a disposizione una sede, nonché risorse economiche, attrezzature e servizi necessari per l’esercizio del mandato, come previsto dal relativo regolamento.
 

ART.46 - Conferenza dei Capigruppo
1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa :
a) coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell’organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
c) collabora con il Presidente dell’assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o i presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.
 

ART. 47 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
2. Le Commissioni sono composte dai consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all’attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all’esame ed alla votazione del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l’esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell’indagine.
6. Il funzionamento, l’organizzazione, i criteri di composizione, l’attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l’audizione di Responsabili di Area e/o servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori persone estranee all’amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.


ART. 48 - Garanzie per le minoranze
1. Nell’ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l’attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell’assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.


ART. 49 - Articolazione dell’attività del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell’attività e le forme di convocazione delle riunioni dell’assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo di norma, fatte salve particolari situazioni di urgenza, entro un termine non superiore ai dieci giorni ed inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.


ART. 50 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale
1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell’autonomia dell’organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.
 

ART. 51 - Il Consiglio nella città
1. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati con comunicazione scritta, i rappresentanti dei comitati di quartiere, di associazioni ed organismi vari, o in particolari situazioni i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle categorie sociali secondo le determinazioni del Presidente e gli indirizzi del regolamento del Consiglio.
2. Al Consiglio comunale viene invitato permanentemente un rappresentante degli stranieri residenti in Grottammare, designato dalla Consulta per l’immigrazione (o secondo le norme fissate dal Consiglio Comunale). Il rappresentante ha diritto di prendere la parola e di porre quesiti al Consiglio previa richiesta scritta fatta pervenire al Presidente prima dell’adunanza. L’esercizio di tale diritto è esercitato alla stessa stregua e con le stesse modalità previste per i Consiglieri.

 

ART. 52 - Consiglio in “adunanza aperta”
1. Quando si verificano particolari condizioni, per cerimonie o rilevanti motivi d’interesse della comunità, il Consiglio potrà essere tenuto in “adunanza aperta”;
2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione.
3. Le modalità di svolgimento della sedute sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.


Capo III - Il Sindaco

 

 

ART .53 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione Comunale, della quale è l’Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi politici ed amministrativi.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
4. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall’art.50 e dall’art.54 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale.
6. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, e ai Responsabili di Area e/o Servizio l’adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Il Sindaco può altresì delegare agli assessori ed al personale comunale l’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all’art. 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
 

ART. 54 - Rappresentanza legale
1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Area e/o Servizio, nei casi previsti dalla legge.
2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell’Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Area e/o Servizio del Comune.
4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Area e/o Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.


ART. 55 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del Decreto Legislativo 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art.50, commi 5-6, del Decreto Legislativo 267/2000;
f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.


ART. 56 - Attribuzioni di Vigilanza
1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.


ART. 57 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco
1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest’ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall’esercizio delle funzioni ad esso demandate.
2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell’attività della Giunta.
3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.
 

ART. 58 – Consiglieri delegati dal Sindaco
1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti / Responsabili di Area e/o Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l’esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. L’attività svolta dai Consiglieri delegati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.
 

ART. 59 - Mozione di sfiducia e dimissioni
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l’hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
4. Se la mozione viene approvata il Segretario generale ne informa il Prefetto ai fini dei conseguenti provvedimenti dello scioglimento del Consiglio comunale e della nomina del commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
 

Capo IV - La Giunta

 


ART. 60 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori
1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da egli definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di sette componenti.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell’Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E’ comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
4.  Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
5. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.


ART. 61 - Ruolo e competenze della Giunta
1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.
3. Fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni definite dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa sull’Ordinamento degli Enti Locali la Giunta esercita le seguenti attribuzioni:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti preliminari e definitivi, i programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) approva il PEG su proposta del direttore generale;
m) autorizza la resistenza in giudizio.
4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’albo comunale.
5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell’ufficio del Segretario Generale.


ART. 62 - Funzionamento della Giunta
1. Il Sindaco o di chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative
3. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

 

ART. 63 - Ruolo e compiti degli Assessori
1. Gli Assessori hanno il compito di sovraintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d’interesse, dando impulso all’attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.
2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Area e/o Servizio dell’Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all’indirizzo politico - amministrativo.


ART. 64 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall’interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.
 

Capo V - Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune. Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori


ART.65 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune
e prerogative economiche
1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune quale ad esempio gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.
2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione.


ART.66 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l’interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.
 

ART.67 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge
1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell’impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge.


ART.68 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata
1. E’ dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale .
2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.
3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell’assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l’interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.
 

Capo VI - Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

 


ART.69 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo
1. L’azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell’Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d’indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.
 

ART.70 - Definizione delle linee programmatiche
1. Il Sindaco predispone un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l’attività dell’Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. L’elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.
4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
5. Nell’elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.
6. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro centottanta giorni dall’insediamento del Sindaco.
7. Le Commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.
8. Il Consiglio può intervenire, mediante l’approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Presidente del Comune.


ART.71 - Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche
1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche .
4. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte da parte del Sindaco e ne conclude l’esame comunque non oltre il 30 settembre dell’anno nel quale esse devono essere rese operative.
5.
L’esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell’ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli Assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.

 

ART.72 - Consuntivo sull’attuazione delle linee programmatiche
1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivo, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
2. Il consuntivo dell’attuazione delle linee programmatiche è soggetto all’esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.
 
 

 

Capo I - Gli Organi di Governo del Comune

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