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Benvenuti sul sito del Comune di Grottammare - 31/07/2010
Home > L'Amministrazione > Lo Statuto Comunale > Statuto - Titolo II

COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 Statuto

 

TITOLO II - VALORI FONDAMENTALI: PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

 

Capo I - I Valori Fondamentali

 

ART.9 - Valori ispiratori dell’azione comunale
1 L’azione dell’Amministrazione comunale deve essere ispirata ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2 Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un’azione finalizzata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, riconoscendo ed appoggiando l’impegno educativo e formativo dei genitori, della scuola e delle altre formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell’individuo.

 

ART.10 - Ripudio della guerra, riduzione degli armamenti nucleari e sostegno della pace
1 Grottammare in conformità ai principi solidaristici fondamentali della costituzione, che riconoscono i diritti delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2 A tale fine il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società; sostiene inoltre tutte le iniziative culturali e di ricerca, d’educazione di cooperazione e d'informazione che tendano a fare del Comune terra di pace.
3 Favorisce in generale l’affermazione di una cultura della Pace che rappresenti un mezzo per il raggiungimento di un ruolo più forte ed autonomo dell’Europa, indispensabile per un rinnovamento ed un rafforzamento delle istituzioni internazionali, per un miglior controllo della politica degli armamenti per la loro riduzione, in particolare di quelli nucleari, e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.
4 Favorisce inoltre tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale.
5 All’interno del territorio del Comune di Grottammare non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di impianti ad energia nucleare o che producano inquinamento radioattivo né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

ART.11 - Promozione del rispetto reciproco. Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza
1 Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto , fra le persone, le culture, le etnie le idee e le ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa della città. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione e della contaminazione, convinti che rappresenti una risorsa per il futuro della città.
2 Il Comune condanna e combatte qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall’informazione, al costume, ai rapporti interpersonali o famigliari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti. Promuove allo stesso tempo nel quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione fra gli organi istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

 

ART. 12 - Promozione della solidarietà dell’associazionismo e del volontariato
1 Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che, qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo o del tempo libero, quando queste sono rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, con effettivo spirito volontario, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza fra le persone.

 

ART. 13 - La famiglia e i diritti dei bambini
1. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi i valori sociali, etici e morali della persona umana e della famiglia. In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio nonché nucleo costituito liberamente sulla base di legami affettivi e di reciproca solidarietà finalizzato alla stabile convivenza, si impegna a realizzare una politica tesa a sostenerne anche economicamente la formazione.
2. Il Comune al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei ragazzi riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori educatori e animatori delle loro associazioni e della scuola, quando ispirato ai valori del pluralismo, nonché il ruolo che nella vita associata svolgono i bambini, i ragazzi ed i giovani.
3. Il Sindaco e l’intero Consiglio Comunale sono i principali garanti dei diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e si impegnano per lo sviluppo della loro intera personalità mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività, cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali, che si adoperano per il rispetto e sviluppo dell’intera comunità.

 

ART.14 - Rimozione delle cause dell’emarginazione delle persone svantaggiate
1. Il Comune anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell’emarginazione sociale economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.
2. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi
3. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali.
4. A tal fine favorisce tutte le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio.
5. Si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

ART. 15 - Valorizzazione degli anziani
1. Il Comune considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienze, patrimonio che costituisce un risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del territorio.
2. Promuove la partecipazione diretta attraverso varie forme, degli anziani alla vita collettiva associativa al fine di aiutare l’ente pubblico a migliorarsi ad estendere e qualificare l’azione nei loro confronti.
3. Si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali e di servizi e di assistenza morale e materiale agli anziani.

 

ART. 16 - Promozione della conoscenza e della cultura
1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della città e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale
3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione di creatività, soprattutto dei giovani.
4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Associazioni e gli Istituti Culturali della città e del territorio.

 

ART. 17 - Diritto allo studio
1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far si che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.
2. Sostiene le attività e le iniziative di qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione dell’integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le scuole che permettano l’estensione del diritto allo studio ed alla formazione fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi.

 

ART.18 - Parità tra donna e uomo
1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
3. Il Comune sostiene la partecipazione delle donne e degli uomini alla vita sociale, culturale, economica e politica della città. A tal fine, per affermare l’effettiva diffusione paritaria delle opportunità, il Comune adotta iniziative specifiche e organizza i propri servizi ed i tempi di funzionamento della città.

 

ART.19 - Rifiuto delle sperimentazioni biogenetiche su organismi vegetali ed animali.
1. Il Comune di Grottammare ritiene che esistano limiti invalicabili al progressivo sviluppo della ricerca scientifica, affinché la sperimentazione genetica non si spinga oltre i limiti etici e morali che una società civile deve sempre porsi, al solo scopo del profitto economico, a modificare ciò che la natura ha creato in millenni, in particolare quando questa generi pericoli evidenti per la salute dell’uomo.
2. Si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica, a fini di profitto economico.
3. Si impegna a sostenere l’incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche ed a sostenere un modello di agricoltura fondata sul massimo rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali.
4. Si definisce “Comune antitransgenico” aderendo alle iniziative nazionali e internazionali al riguardo assumendo gli atti conseguenti.

 

ART. 20 - Difesa e promozione della natura e del paesaggio
1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche che storiche e culturali.
2. Per questo assume la compatibilità ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e civile della città.
3. A tal fine, nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge, assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell’estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l’inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.
4. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.

 

ART. 21 - Promozione ed educazione alla salute
1. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere effettivo il diritto alla salute, anche attraverso la promozione di un sano, equilibrato ed armonico sviluppo della persona.
2. Si impegna in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso una corretta informazione si possa prevenire il rischio sanitario, a partire dalla vita quotidiana, dagli eccessi alimentari, alla conoscenza dei rischi connessi con determinati prodotti alimentari, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alla conoscenza dei propri diritti e del funzionamento del servizio sanitario.
3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione che di recupero e riabilitazione sanitaria e sociale, degli anziani, dei minori, agli inabili ed invalidi.
4. Riconosce l’efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.
5. Promuove le iniziative più opportune per contribuire alla sconfitta della diffusione della droga, dell'alcoolismo e del tabagismo, adoperandosi per il recupero a una normale vita di relazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

 

ART. 22 - Diritti dei lavoratori
1. Il Comune nell’ambito dei principi costituzionali considera il lavoro un diritto fondamentale che rappresenta l’elemento costitutivo di una società democratica.
2. Ritiene pertanto che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa fondamentale dello sviluppo della città e del territorio.
3. Opera affinché i lavoratori in tutte le loro espressioni possano partecipare alla determinazione delle scelte economiche e sociali della città
4. Si adopera per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle aziende operanti nel suo territorio ed a garantire le migliori condizioni di lavoro a tutela della salute quale bene primario costituzionalmente garantito.

ART.23 - Sviluppo economico e massima occupazione
1. Il Comune compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e delle sue competenze, nell’ambito della concertazione con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale della città con l’obiettivo della più ampia occupazione.
2. A tal fine sostiene le imprese industriali artigianali e commerciali operanti sul suo territorio, promuove lo sviluppo dell'agricoltura, favorisce l'associazionismo e il cooperativismo, incentiva la creazione di cooperative che comprendano anche soggetti svantaggiati.
3. Date le vocazioni ambientali artistiche e culturali, il Comune sostiene e promuove lo sviluppo turistico, accrescendo la propria visibilità e conoscenza anche al di fuori dei confini dell’Italia, in collaborazione ed in concerto con gli altri Comuni, la Regione, gli Istituti ed Associazioni culturali Nazionali ed Internazionali

 

Capo II - Gli Istituti di Partecipazione

 

ART.24 - Organismi di partecipazione dei cittadini
1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all’esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di consulte di quartiere e di frazione;
b) il collegamento dei propri organi con le strutture di partecipazione di quartiere o di frazione;
c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all’esame degli organi comunali;
d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.
4. Il Comune promuove altresì la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale al fine di coinvolgere ed integrare gli stessi nell’ambito della comunità locale. La Consulta elegge un proprio portavoce che ne ha le funzioni di rappresentanza. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta e del suo portavoce sono stabilite da apposito regolamento.

 

ART. 25 - Forme di consultazione della popolazione, istanze petizioni, proposte
1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Il Presidente del Consiglio Comunale, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all’ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale, convocato dopo la scadenza di detto termine. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui l’istanza con firme autenticate, sia presentata da almeno 300 (trecento) cittadini residenti, la stessa è comunque inserita nell’ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

 

ART.26 - Referendum
1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo
a) qualora sia deliberato dal Consiglio Comunale a Maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune di Grottammare
b) quando ne facciano richiesta 1/10 dei cittadini elettori residenti nel Comune.
3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
a) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
b) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
e) gli atti di gestione adottati dai Dirigenti /Responsabili di Servizio;
f) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
g) gli atti concernenti la salvaguardia e la tutela di minoranze etniche, religiose o di soggetti socialmente deboli
4. Dopo l’indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.
5. Il referendum diventa improcedibile quando l’Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.
7. Il referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Presidente del Consiglio Comunale adotta gli atti necessari per promuovere l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

 

ART. 27 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d’ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.
4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

 

ART. 28 - Pubblicità ed accesso agli atti
1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Grottammare sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune.
3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento opportunamente divulgato e disponibile in ogni ufficio del comune.
4. Il regolamento disciplina comunque l’esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l’accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l’effettività del diritto.

 

ART. 29 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini
1. Il Comune garantisce il diritto all’informazione in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale, anche per via telematica.
2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.
3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

 

ART.30 - Comitato di protezione civile
1. Viene costituito, per effetto della legge regionale, un Comitato per la protezione civile, al quale partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili, sia per avviare attività di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire un aiuto nel caso di eventuali emergenze nel territorio.
2. Il Comitato ha sede nel Comune è presieduto dal Sindaco che funge da garante del rispetto delle direttive regionali e nomina nel suo seno un direttore tecnico.
3. L’attività del Comitato è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 31 - Partecipazione dei cittadini alla programmazione
1. L’attuazione di modalità di partecipazione dei cittadini in tutte le forme di rappresentanza, (partiti, sindacati, associazioni , sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale), è parte integrante della formazione ed attuazione degli atti di programmazione del Comune che hanno rilevanza nella promozione dello sviluppo civile sociale ed economico della città.
2. Il Comune si adopera a che il predetto diritto sia effettivamente esercitato mettendo a disposizione strutture e idonei spazi, attivando le commissioni previste organizzando secondo le necessità, assemblee comunali, di quartiere, di zona o di frazione.


Capo III - Le garanzie - Il Difensore Civico

 

ART.32 - Ruolo e poteri del Difensore Civico
1. E’ istituito l’Ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. All’ufficio del difensore civico viene scelto cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e deve essere eletta persona che, in possesso di laurea e/o per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell’attività svolta, offra garanzie di competenza giuridico - amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio, previa presentazione di curriculum professionale.
3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri in carica con arrotondamento all’unità superiore.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la nomina è approvata se ottiene il voto favorevole dei 2/3 nella prima seduta o il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella seconda seduta.
Dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.
5. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d’ufficio e non può essergli opposto il segreto d’ufficio ai sensi dell’art.24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art.14, comma 2, dello Statuto ed è tenuto a sua volta al segreto d’ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7°.
7. Dalla data della sua istituzione il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con l’indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall’affissione all’albo pretorio. Il controllo si esercita, nei limiti delle illegittimità denunziate, sulle deliberazioni riguardanti:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.
8. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento dell’Ufficio di difensore civico, il controllo sulle deliberazioni compete all’organo istituzionalmente competente.
9. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria, nonché di darne notizia al Consiglio comunale.
10. Le cause di incompatibilità, l’indennità mensile, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono disciplinati con apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale.
11. Il difensore civico ha il proprio ufficio nella sede municipale.

 

ART. 33 - Revoca
1. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza dei ¾ dei consiglieri assegnati. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall’incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità .

 

ART. 34 - Rapporti con il Consiglio
1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull’attività svolta.
3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio comunale.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 35 - Relazione annuale e informazione
1. Il difensore civico, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, sottopone all’esame del Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l’omissione di riferimenti nominativi a persone.

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