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Benvenuti sul sito del Comune di Grottammare - 31/07/2010
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COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 Statuto

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

 

Capo I - I principi generali

 

ART.1 - Il Comune
1. Il Comune di Grottammare è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune:
a) è ente democratico che pone alla base della sua azione i principi europeistici, della pace e della solidarietà;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali
c) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità;
d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche. locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

 

ART.2 - Il territorio del Comune
1. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq. 18 ed è così delimitato:
• ad Est dal Mare Adriatico;
• a Nord dal Comune di Cupramarittima;
• a Sud dal Comune di San Benedetto del Tronto;
• ad Ovest dai Comuni di Ripatransone ed Acquaviva Picena;
2. Gli organi del Comune si riuniscono nella sede comunale, che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo diverso dalla sede comunale.

 

ART 3 - Stemma, gonfalone e logo del Comune
1. Lo stemma del Comune è sormontato da una corona e contornato sulla destra da un ramo di quercia e sulla sinistra da un ramo di alloro, su sfondo azzurro con al centro una torre merlata a tre piani di colore marrone posta su una collina e due aranci.
2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore bianco - celeste nel centro del quale è posto lo stemma dell’Ente.
3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l’Amministrazione in celebrazioni ufficiali.
4. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale.
5. L’utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo possono essere disciplinati da apposito regolamento.

 

ART.4 – Funzioni
1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona e alla comunità, all’assetto ed all’utilizzo del territorio, nonché allo sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

 

ART.5 - Principi ispiratori e criteri dell’attività amministrativa del Comune
1. Il Comune di Grottammare ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti, delle Associazioni e del mondo del cooperativismo, che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
4. Il Comune concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
5. Il Comune di Grottammare esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione locale.
6. L’attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell’Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

 

ART.6 - Azioni e programmi
1. Il Comune, nell’ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse Comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.
2. Nell’esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Grottammare assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

 

Capo II - Forme di relazione con altri Enti

 

ART.7 - Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale
1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

 

ART.8 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione
1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
a) coordinare e migliorare l’esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
c) razionalizzare l’utilizzo degli strumenti di programmazione.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l’esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

 

 

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