CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

QUANDO SI APPLICA:
Il Canone di occupazione di spazi e aree pubbliche viene applicato quando si occupa spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio a vantaggio di singoli soggetti.
Le occupazioni di spazio pubblico possono essere permanenti o temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno solare, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee:
Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare richiesta scritta in bollo all'Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio, Ufficio di Polizia Municipale).
Presso il servizio tributi (oltre che presso l'ufficio di Polizia Municipale) è disponibile esclusivamente il modello di richiesta del passo carrabile, la quale dovrà essere corredata di:
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE E VERSAMENTO
Ottenute le necessarie autorizzazioni all'occupazione l'utente dovrà provvedere ad inoltrare regolare denuncia ai fini del pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
La denuncia deve essere presentata alla ditta appaltatrice del servizio di gestione del canone, Andreani Tributi S.r.l., i cui uffici sono ubicati a Grottammare, in Via Capriotti n. 51, tel. 0735/395105 - fax 0735/736769 (in alternativa, è possibile presentare la denuncia presso l’ufficio tributi che provvederà a trasmetterla alla ditta).
A parità di condizioni immutate la denuncia ha efficacia anche per gli anni successivi, per i quali si dovrà provvedere al versamento del canone entro il 30 aprile di ogni anno. La ditta appaltatrice recapita il bollettino di versamento direttamente all'intestatario.
Poiché il canone deve essere corrisposto mediante autoliquidazione, qualora, per possibili disguidi postali, il bollettino di versamento non venga recapitato, il contribuente dovrà provvedere al versamento per proprio conto, recandosi direttamente presso gli uffici della Andreani Tributi S.r.l.. Il mancato recapito del bollettino non esime il contribuente che abbia omesso il relativo versamento dalle sanzioni del caso.
Le occupazioni, permanenti e temporanee, sono assoggettate al canone proporzionalmente alla durata stabilita nell'atto di concessione e nella misura prevista per le singole tipologie.
Il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di più occupazioni, anche della medesima natura, il canone si determina autonomamente per ognuna di esse.
Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
Misura delle tariffe di base:
Ai fini del calcolo del canone tali tariffe vanno corrette con il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, come previsto dall'art, 24 del regolamento comunale per l'applicazione del canone osap.
ESCLUSIONI
Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi e per tende aggettanti sul suolo pubblico.
Non si applica, inoltre, alle seguenti tipologie di occupazioni:
a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l’esercizio di culto ammessi nello Stato;
b) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lett. a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS, di cui all’art... 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell’anagrafe unica dell’ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, connesse ad attività di carattere non commerciale e realizzate da Enti ed Associazioni non commerciali;
d) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un’ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
f) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
g) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d’acqua potabile o d’irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
k) le occupazioni con tende parasole a fronte di esercizi pubblici/commerciali.
l) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
n) le occupazioni di aree cimiteriali;
o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei casi in cui sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
p) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle a favore degli stessi da altri soggetti;
q) le occupazioni per le quali sono corrisposte al Comune per la medesima concessione, somme a titolo di canone non ricognitorio, nel caso che lo stesso sia maggiore della tariffa derivante dall’applicazione del coefficiente massimo;
r) le occupazioni occasionali non superiori a 2 ore;
s) le occupazioni realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati.
DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
Il venir meno dell'occupazione necessita di regolare denuncia di cessazione (con esclusione delle concessioni e/o autorizzazioni temporanee) e comporta la cancellazione del canone solo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
RIMBORSI
I contribuenti possono richiedere al Comune e/o alla ditta appaltatrice, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
SANZIONI
Per l’omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
La sanzione è ridotta del 75% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del pagamento.
Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dal codice della strada.
La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento, comporta l’equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all’atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l’applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.
ALTRI ENTI O SETTORI COINVOLTI, SIA INTERNI CHE ESTERNI
-ANDREANI TRIBUTI srl, via Capriotti 51, tel 0735-395105, fax 0735-736769, e-mail agenzia.grottammare@andreanitributi.it
UFFICIO COMUNALE DI RIFERIMENTO: Ufficio Tributi
- Presso la sede municipale in Via Marconi n. 50 - Piano Secondo
REFERENTI: Stefania Camela
TEL.: 0735.739211
FAX: 0735.739211
E-MAIL: tarsu@comune.grottammare.ap.it
ORARIO DI APERTURA
SEDE CENTRALE:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Domanda per Passo Carrabile 22.5 Kbytes, formato doc
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