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Benvenuti sul sito del Comune di Grottammare - 07/02/2012
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AFFIDAMENTO FAMILIARE
OGNI BAMBINO HA DIRITTO A UNA FAMIGLIA

 

 


L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i genitori e favorirne il reinserimento in famiglia. L’affidamento dei minori è disciplinato dalla Legge 149 del 2001. Si può ottenere l’affidamento temporaneo di un minore quando la sua famiglia d’origine non è in grado di assicurargli l’assistenza morale e materiale necessaria facendo sì che il minore venga a trovarsi in un ambiente familiare non idoneo. Possono essere oggetto di affidamento tutti i minori, anche non cittadini Italiani, che si trovano nel nostro Paese. Per procedere all’affidamento è necessario che le criticità presenti nella famiglia di origine del minore siano ritenute temporanee.


Le principali Tipologie dell’affidamento.
La Legge 149/2001 prevede diverse modalità di affidamento. La tipologia viene scelta tenendo conto delle esigenze e degli interessi del minore.
Affidamento residenziale o a tempo prolungato.
È la modalità più comune, ma anche più complessa, poiché non si può definire in anticipo la durata precisa dell’affido. In questi casi si può elaborare un progetto di affidamento per un determinato periodo di tempo verificando, periodicamente, se è fattibile il rientro del minore nella famiglia d’origine, se è necessario prolungare l’affidamento, o è necessario intervenire mettendo in atto altre soluzioni.
Affidamento giornaliero.
L’affidamento può avvenire anche solo per una parte della giornata o della settimana, nel caso in cui i genitori naturali non siano in grado di assicurare una presenza costante accanto ai figli.
Affidamento a tempo breve.
L’affidamento può essere realizzato anche per un tempo breve e prestabilito dettato da una necessità familiare transitoria, come ad esempio un ricovero in ospedale di un genitore, al termine del quale il bambino tornerà nella sua famiglia di origine.


Chi può diventare affidatario.

- Una famiglia;
- Una coppia, anche di fatto, con o senza figli;
- Una persona singola;
- Una comunità di tipo familiare.
- Chi può proporre l’affidamento
- Gli stessi genitori in difficoltà;

Il Servizio Sociale locale a seguito di denuncia o segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza.


Chi dispone l’affidamento.
Il Consultorio Familiare o i Servizi Sociali locali, previo consenso dei genitori, del genitore esercente la potestà o del tutore, sentito il minore con più di 12 anni e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. In questo caso, l’affidamento è detto consensuale, è reso esecutivo dal giudice tutelare e non può durare più di due anni.
Il Tribunale per i Minorenni quando i genitori o il Tutore del minore non concordano sull’affidamento ritenuto necessario dai servizi assistenziali. In questo caso l’affidamento è detto non consensuale.


La procedura dell’affidamento
a) Chi è interessato ad accogliere un bambino in affidamento può dichiarare la propria disponibilità al Consultorio Familiare o al Servizio Sociale locale, che valuta l’idoneità del richiedente ad accogliere minori e avvia una specifica formazione sulle caratteristiche e sui problemi dell’affidamento.
b)Accertata l’effettiva non idoneità dell’ambiente familiare d’origine di un minore, egli viene affidato agli aspiranti affidatari che vengono ritenuti più idonei (preferibilmente dopo un percorso formativo) a soddisfare le sue esigenze.
c) Nel provvedimento del Consultorio Familiare o del Servizio Sociale locale con cui si dispone l’affidamento devono essere indicati: il servizio a cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza durante l’affidamento; le motivazioni; la prevedibile durata; i tempi ed i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario; le modalità di rapporto dell’affidato con la propria famiglia d’origine.
d)Il servizio competente deve riferire al giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento ritenuto rilevante ed è tenuto ad una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza.
e) Il servizio nell’ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge inoltre opera di sostegno educativo e psicologico, agevolando anche i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro del minore nella stessa secondo le modalità più idonee, avvalendosi se necessario delle competenze professionali delle altre strutture presenti sul territorio, sia sanitarie che educative.
f)Nel provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento. Durata che deve essere compatibile con il complesso di interventi volti al superamento delle criticità presenti nella famiglia d’origine del minore. Tale periodo non può superare i ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione è ritenuta recare possibili pregiudizi al minore.
g)L’affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.


Impegni degli affidatari.
Gli affidatari accolgono il minore e provvedono al mantenimento, all’educazione e all’istruzione di questi, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del genitore (se ancora esercente la patria potestà) o del tutore, ed osservando le prescrizioni dell’autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

 

Per maggiori informazioni
Consultorio Familiare Zona Territoriale 12
Via Manzoni, 38
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735 / 588719 – 588640 - 577212

Ambito Territoriale Sociale 21
Presso Sede Comune di San Benedetto del Tronto
tel. 0735 / 794341

Servizio Assistenza alla Persona Comune di Grottammare
c/o MUNICIPIO - Via Marconi n. 50 (Primo piano)
Tel. Ufficio: 0735.739236
Fax: 0735.739253
E-mail:
assistenza@comune.grottammare.ap.it

ASSISTENTI SOCIALI:
Antonella Traini
Tel. Ufficio: 0735.739202
E-mail:
a.traini@comune.grottammare.ap.it
Matilde Capretti
Tel. Ufficio: 0735.739202
E-mail: m.capretti@comune.grottammare.ap.it 

ORARIO DI RICEVIMENTO ASSISTENTE SOCIALE:
Lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Pomeriggio: il martedì dalle 16.00 alle 18.00
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