ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
PER NATURALIZZAZIONE

CHI PUO' ACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA:
Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
Lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea, se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
L’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
Lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;
Lo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1983, n. 184 e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
COME FARE:
Presentarsi presso l’ufficio di Stato Civile o presso la Prefettura competente con i seguenti documenti:
- Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità, o certificato equivalente;
- Stato di famiglia;
- Documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori (quando essa sia elemento rilevante per l’acquisto della cittadinanza);
- certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza relativi ai precedenti penali e ai carichi pendenti;
- Certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana;
- Certificato di residenza.
I documenti provenienti da uno stato estero devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica e consolare italiana presente nello stato di formazione, fatte salve le esenzioni previste per gli stati aderenti alle convenzioni internazionali.Gli atti dovranno essere tradotti in lingua italiana dalla suddetta autorità ovvero, in Italia, dall’autorità diplomatica o consolare del paese che ha rilasciato l’atto ( in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti le formalità previste e la conformità al testo straniero.
La domanda di richiesta va effettuata in marca da bollo da € 14,62 e in triplice copia.
TEMPI DI RILASCIO:
Il termine previsto dalla legge per la definizione dei procedimenti è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
In effetti, per l’emanazione del Decreto di cittadinanza da parte del Ministero dell’Interno, occorre circa un anno.
SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE:
Presentazione della domanda al Prefetto competente per territorio, direttamente o tramite il Comune di residenza, o all’autorità consolare qualora ne ricorrano i presupposti.
Entro 30 giorni dalla presentazione, l’istanza viene trasmessa al Ministero dell’Interno
Istruttoria da parte del Ministero dell’Interno;
Emanazione del Decreto di concessione della cittadinanza e notifica dello stesso all’autorità che ha ricevuto la domanda.
Notifica all’interessato entro quindici giorni;
Prestazione del giuramento entro sei mesi dalla notifica.
Dal giorno successivo al giuramento decorre la cittadinanza italiana.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L. 5 febbraio 1992, n. 91 – Art. 9
D.P.R. 572/1993
D.P.R. 362/1994
UFFICIO COMUNALE DI RIFERIMENTO: Servizio di Stato Civile
- SEDE CENTRALE: Presso la sede municipale in Via Natale Capriotti n. 59
- SEDE DECENTRATA: Zona Ascolani, Via Ischia I n. 350 (nei pressi del Circolo Anziani)
REFERENTE: Giovanni Bruni
TEL. SEDE CENTRALE: 0735.739233
TEL. SEDE DECENTRATA: 0735.591207
FAX: 0735.739207
E-MAIL: demografici@comune.grottammare.ap.it
ORARIO DI APERTURA
SEDE CENTRALE:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 13.30
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SEDE DECENTRATA:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 10.30